Nelle prime righe sembra una tigre di carta: la solita circolare regionale che pressocchè quotidianamente arriva sulla scrivania dei sindaci e degli amministratori siciliani, e sugli argomenti più svariati.
Dopo le prime venti righe squilla però il primo campanellino d'allarme: "Da quanto precede discende che gli enti locali sono tenuti a garantire nel proprio bilancio l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in tal senso disponendo l'art. n... della legge n..."
Non è ancora allarme rosso ma il ticchettio comincia ad avvertirsi dopo la lettura del successivo paragrafo: "Pertanto in assenza di una previsione che tenga conto dei costi del servizio effettivamente accertati, deve ritenersi sotto ogni profilo non consentita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, con susseguente obbligo del Collegio dei revisori di ogni consequenziale determinazione al riguardo." Ma non solo.
Deve essere chiaro però- sottintende la circolare- che i comuni non possono fare da semplici passacarte e accettare i bilanci degli ATO così come vengono proposti.
"Gli enti locali- ricorda la circolare- restano comunque onerati di accertare l'esistenza di spese improprie nella gestione degli ATO, essendo perciò obbligati nell'esercizio dei poteri del socio, al fine di ricondurre a regolarità la gestione; non solo, ma l'Ente pubblico deve potere esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza social"
Adesso il ticchettio diventa sinistro:" Appare utile in questa sede richiamare l'attenzione anche sull'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, con il quale è stato disciplinato il concorso della Regione siciliana al ripiano del debito dei comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale norma subordina espressamente l'intervento della Regione alla approvazione dei bilanci consuntivi delle Autorità d'ambito, di modo tale che la mancata approvazione di tali bilanci consuntivi non consentirà di ammettere a beneficio i comuni compresi in Ambiti territoriali ottimali per i quali non si sia provveduto in tal senso".
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La tigre di carta è diventata aggressiva.
E per chiudere "si evidenzia che l'approvazione di tali bilanci costituisce specifico obbligo per i comuni nella qualità di soci dell'Autorità d'ambito, anche perché come precisato dalla Corte dei Conti ecc.." i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell'ente locale, che può essere considerato alla stregua di un'azienda capogruppo ( holding) che sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, è in grado di pervenire alla redazione del bilancio consolidato".
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Fuori dal burocratese, nella circolare inviata l'8 giugno dall'assessore regionale P.C. Russo e inviata ai sindaci ecc.. c'è scritto.
1) Approvate i bilanci delle società partecipate (gli ATO rifiuti)
2) Se non li approvate la Regione non interverrà per sanare la propria quota di deficit degli ATO
3) Aprite bene gli occhi, perché verrete considerati responsabili della eventuale presenza di spese improprie che dovessero emergere in questi bilanci.
4) I bilanci dei comuni non possono essere approvati, e verrebbero considerati non veritieri, se non conterranno allegati quelli degli ATO.
5) Nelle previsioni di bilancio , attraverso la TARSU dovranno essere interamente coperti i costi di gestione del servizio rifiuti effettivamente accertati
Adesso il timer è stato innescato: comincia il conto alla rovescia