Una vittoria dei pescatori uniti

Una vittoria dei pescatori uniti

cronaca
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Riceviamo e pubblichiamo: Sospeso dal TAR del Lazio il decreto 01.07.2011 del Ministero delle Politiche Agicole che imponeva alle imprese di pesca titolari di licenza per "Ferrettara" e "Palangaro" di utilizzare iuno solo dei due sistemi.

Tale obbligo è stato sopeso dal TAR del Lazio e la sospensione ha valore in tutta Italia. I pescatori possono tenere a bordo i due attrezzi: no occorre più la "Dichiarazione" di detenzione eutilizzo di attrezzo" che rfaceva firmare la Capitaneria.
PER OGNI INFORMAZIONE POTETE CONTATTARE ANAPI PESCA AI N. 06 97843110 - 3482405544
Il 3 agosto 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha pronunciato la decisione dell' annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto ministeriale del 01/07/2011 recante "utilizzo sistemi palangari e ferrettara", che vieta di detenere a bordo contemporaneamente i due sistemi di pesca, ancorché regolarmente autorizzati dalla licenza di pesca di ciascuna barca - risarcimento danni - con ricorso proposto dalle imprese di pesca associate ad Anapi Pesca delle Isole di Ponza, Ustica, Lipari e delle marinerie Calabresi, Siciliane, Campane, Laziali, Toscane, Sarde con la partecipazione concreta del Sindaco di Ponza e la solidarietà dei Sindaci di Santa Flavia, Lipari, Ustica, Reitano, Longobardi, Bagnara.

Il Tar considerato che:- il decreto impugnato è stato motivato dalla necessità di "adottare efficaci misure intese a consentire agli organi preposti alla vigilanza lo svolgimento di una capillare attività di controllo" e dispone che "i titolari delle unità di pesca abilitate in licenza all'utilizzo dei sistemi ferrettara e palangari sono obbligati, nello svolgimento dell'attività di pesca, ad utilizzare uno solo dei suddetti attrezzi", con conseguente obbligo di detenere a bordo uno solo di essi e di previa comunicazione all'Autorità marittima dell'attrezzo detenuto a bordo;- il ricorso non appare manifestamente infondato, tenuto conto che le licenze in possesso dei ricorrenti abilitano ad entrambi i sistemi di pesca, dei quali l'uno (la ferrettara) sembra costituire uno dei sistemi di approvvigionamento dell'esca necessaria per l'esercizio dell'altro (il palangaro); pertanto la predetta istanza cautelare può trovare accoglimento in relazione alle prospettate ragioni di gravità ed urgenza, l'istanza indicata in motivazione e per l'effetto sospende l'esecuzione dell'impugnato decreto sino alla camera di consiglio del 1° settembre 2011, alla quale le parti vengono rinviate per la trattazione collegiale.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2011.

Il Presidente del Tar del Lazio.

SE LA CAMPAGNA DI PESCA E' ANCORA SALVA, IL MERITO E' SOLO DEI PESCATORI UNITI !

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