In attesa della Tares - di Fara Pipia Parte II° Criteri per la determinazione

In attesa della Tares - di Fara Pipia Parte II° Criteri per la determinazione

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L'introduzione della TARES porta con sé, insieme ad un aggravio dell'imposta, alcuni aspetti di maggiore equità e chiarezza, che dovrebbero avere, almeno teoricamente, un impatto in qualche modo positivo per i cittadini.

L'art. 14 del D.L. 201/11 prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base ad una tariffa riferita all'anno solare e stabilita sulla base del cd. “metodo normalizzato” previsto per la vecchia TIA nel DPR 158/99.

Ma cos'è il metodo normalizzato?

Si tratta di un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione, dall'altro la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenze rispettando i seguenti principi:

1- la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte
2- la tariffa deve essere composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, (riferite agli investimenti per le opere ed agli ammortamenti), e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei relativi costi di gestione.
3- la tariffa deve assicurare delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per quelle non domestiche.

Sulla base di questi principi dovranno essere stabilite le aliquote per le utenze domestiche , ovvero per le abitazioni familiari, e per le utenze non domestiche, ovvero le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere.

Le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti . In relazione ad ogni categoria è previsto un coefficiente di adattamento, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, che per i comuni come Bagheria varia da uno 0,8, per un occupante, a 3,7 per sei o più occupanti.

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta individuandosi ben 30 tipologie nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a fronte delle otto diverse categorie individuate nell'attuale Regolamento TARSU del nostro comune.

Rispetto alla TARSU quindi il meccanismo assicura una maggiore proporzionalità tale da garantire, almeno in via teorica, una maggiore equità impositiva, e rispettare così il principio che chi più sporca più paga.

Per quanto riguarda il calcolo delle superfici assoggettabile al tributo le nuove disposizioni confermano grosso modo il sistema di calcolo già sperimentato per la TARSU o per la TIA. Viene tassata la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della TIA e, ai fini dell'attivita' di accertamento, il comune puo' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Sono previsti inoltre adeguati meccanismi per procedere allo scambio reciproco di dati tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni, per la lotta all'evasione o all'elusione fiscale.

Per gli immobili a destinazione non abitativa, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo , non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente.

Per il resto permangono alcune riduzioni già previste per la TARSU.

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Il comune infatti può' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più' di sei mesi all'anno all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni sono previste per le zone in cui non e' effettuata la raccolta, dove il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa, e comunque in relazione alla distanza dal più' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Il consiglio comunale potrebbe deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni che andranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. E' facile prevedere che, in periodi di magra, come quelli che stiamo attraversando, tale facoltà difficilmente sarà utilizzata dai Comuni.

Una disposizione particolarmente interessante , ma già prevista dalla normativa sui rifiuti, seppure scarsamente utilizzata, è quella in base alla quale Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La tariffa sin qui analizzata è una tariffa-tributo nel senso che, graduale per quanto sia, si fonda pur sempre su meccanismi presuntivi.

La nuova normativa, prevede, in alternativa, la cosiddetta Tariffa-corrispettivo.

La tariffa-corrispettivo, presuppone la realizzazione, da parte del comune, di sistemi di misurazione puntuale della quantità' di rifiuti conferiti da ogni singolo cittadino al servizio pubblico, per cui il singolo utente paga solo l'effettiva quantità prodotta e conferita, misurata in chilogrammi, di rifiuto.

Al fine di agevolare la raccolta differenziata il Comune potrebbe poi individuare tariffe per kg. più elevate per la raccolta indifferenziata e tariffe più ridotte o addirittura pari allo zero per le frazioni di rifiuti differenziate.

Il legislatore ha quindi introdotto sì delle maggiorazioni, ma ha anche previsto degli strumenti che consentirebbero una effettiva equità impositiva e l'effettiva realizzazione del principio secondo il quale chi più inquina, più paga.

E' evidente che tutto dipende dalla capacità organizzativa degli enti locali, dalla volontà della classe politica, dall'efficienza dell'apparato amministrativo, oltre che, in pari grado di importanza, dal grado di civiltà dei singoli cittadini.