Assolti progettista, proprietari e costruttori: a Santa Flavia non ci fu lottizzazione abusiva

Assolti progettista, proprietari e costruttori: a Santa Flavia non ci fu lottizzazione abusiva

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In data 28.01.2013 il Dott Francesco Paolo Pitarresi, giudice del Tribunale di Termini Imerese, sez.penale ha dato lettura del dispositivo della sentenza, con la quale ha assolto l’Arch. Avorio Vincenzo Domenico, la Ditta Artedil s.r.l., i sigg Di Salvo Giovanni, Di Salvo Rosa Maria, Mariano Ventimiglia, Cici Giuseppe nonché Pagano Francesco, dal reato di lottizzazione abusiva.

Questi ultimi erano stati citati in giudizio nel Giugno del 2010, perchè in concorso tra loro avrebbero posto in essere una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio volte alla realizzazione di un edificio residenziale composto da tre ville bifamiliari distribuite su vari livelli fuori terra in assenza di un piano di lottizzazione ed in violazione del P.R.G., del P.U.E. e delle leggi regionali.

La vicenda nasce da un sopralluogo dell’ufficio tecnico del Comune di Santa Flavia, a firma del Geom. Bartolo Taormina e del Corpo Forestale di Bagheria, a firma del Comm. Sup. Salvatore Mammano, secondo i quali nel lotto di terreno, situato in Zona Ranteria, si stavano edificando villette, in violazione delle norme in materia di lottizzazione.

I difensori, Avv.ti Valentino Billone, Irina Di Piazza, Francesco Riggio e Giusi Loredana Russo hanno dimostrato, nel corso del dibattimento, a mezzo delle testimonianze e della perizia di parte, suffragata dalla Consulenza tecnica del Tribunale, a firma degli Ing.ri Filippo Maria Vitale e Sergio Paolo Giuliana, che nel territorio flavese, all’epoca degli interventi edilizi, erano presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che le attività espletate dai privati erano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Punto cruciale della vicenda ha rappresentato l’interpretazione della circolare 6 luglio 1994, la quale, recependo il parere del consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha dato rilevanza all’applicazione dell’art 21 comma 3 della L.R. 21/12/1978 n 71, come modificato dall’art 39 della L.R. 10/08/1985, secondo cui “ l’attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali “B” può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria”.

La circolare fa inoltre chiarezza circa la “ .. non necessaria preventiva lottizzazione nei casi in cui le singole concessioni edilizie riguardassero aree di limitata estensione in zone già edificate e sufficientemente urbanizzate”.

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