L'Ass. al Territorio:ecco perchè è valido il Piano Regolatore del 1976

L'Ass. al Territorio:ecco perchè è valido il Piano Regolatore del 1976

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Riportiamo integralmente la nota inviata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente a firma del Direttore generale Sergio Gelardi, e  avente per oggetto " Comune di Bagheria. Quesito. Limiti di esesuzione della decisione del C.G.A. del 28 giugno 2010 sulle previsioni del P.R.G. approvato con Dir.Gen. n°148/DRU del 8/04/2002".

La nota è stata  indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria, al Sindaco Vincenzo Lo Meo e al Servizio 2  Affari Urbanistici Sicilia Occidentale

Palermo 22/02/2012- Si fa seguito alla precorsa corrispondenza di pari oggetto per dare notizia che, con l'allegato consulto n. 2148711 del 31/01/2012, il Consiglio di Giustizia Amministrativa sezione consultiva per la regione siciliana ha ricusato di rendere il parere richiesto per argomentate ragioni di diritto processuale.

Peraltro il citato CGA, nella parte motiva del consulto, non si è sottratto dal fornire un utile e autorevole apporto di conoscenza, recato in particolare dalla decisione n.2800/2004 del Consiglio di Stato, Sez. IV, sul tema oggetto della questione interpretativa prospettatagli, e cioè se, in via generale, l'intervenuto annullamento iussu iudicis di uno strumento generale determini la reviviscenza della previgente regolamentazione urbanistica dei luoghi o, al contrario, l'assenza di una specifica normativa di piano.

Anche alla luce di quanto sopra, visto altresì quanto recato nelle motivazioni del T.A.R. . Sez. CT, n. 2812/ del 1/01/2011, questo ufficio ritiene di esitare la richiesta di parere formulata da codesto Comune ed esprimere al riguardo l'avviso che la caducazione in sede giurisdizionale di una previsione contenuta in uno strumento urbanistico determina, in virtù del suo effetto retroattivo, la riviviscenza della preesistente destinazione urbanistica.

E infatti nella citata sentenza del TAR 2812/11 è stato precisato che l'avvenuto annullamento del PRG "fa si che le particelle in esame...non siano da considerare prive di destinazione urbanistica, ma assoggettate alla destinazione risultante dalla precedente attività di pianificazione"; ciò nella considerazione che "tale ultrattività della classificazione risalente al precedente PRG è frutto dell'articolo 11 della L. Urbanostica, in base al quale i piani regolatori non hanno termine di scadenza e quindi possono essere modificati e/o abrogati dal successivo strumento di pianificazione".

Nel caso di specie , dunque, si ritiene che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 960 del 28/06/2010. - peraltro soggetta a ricorso di ottemperanza senza pregiudizio del giudicato- siano operanti e operino nel territorio comunale di Bagheria le previsioni contenute nel P.R.G. vigente anteriormente a quello annullato in sede giurisdizionale.

E' del tutto evidente che questo indirizzo interpretativo, cui si attiene questo Dipartimento, porta a dare prioritaria attenzione all'esigenza di dotare il territorio di Bagheria di uno strumento urbanistico valido e aggiornato. 

Esigenza questa alla quale si presterà il massimo impegno istituzionale, certi di ricevere puntuale positivo riscontro da parte di detta amministrazione.

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Generale

                                                                                                                                                                                     Sergio Gelardi

Alla nota vengono allegati la dichiarazione della Sezione consultiva del C.G.A. del 15/02/12 e la sentenza del TAR n° 2812 del 2011.. La Redazione