Noi eravamo stati tra quelli che il rumore l'avevano provocato pubblicando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che di fatto annullava
alle radici il Piano regolatore generale di Bagheria annullando in sequenza il conferimento degli incarichi, la delibera contenente gli indirizzi generali del Piano e la delibera di adozione del Piano regolatore da parte del consiglio comunale del 1998.
L'unico atto sfuggito alla mannaia del CGA era stato il decreto definitivo di approvazione del P.R.G. da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e ambiente, anche perchè al tempo del ricorso della famiglia Greco, il decreto non era stato ancora emanato; arriverà nel 2002.
Sconcerto e preoccupazione sul vuoto normativo che la sentenza avrebbe potuto determinare, due mesi di richieste di pareri all'Ufficio legale del comune, all'Ufficio legale dell'Assessorato al territorio, quesiti per via breve ad illustri amministrativisti.
Si pensava che ci sarebbero voluti stuoli di avvocati e anni per dirimere la questione: per fortuna non è stato così.
Anche l'Assessorato regionale si era elegantemente sottratto all'improba impresa di dare un parere legale sulla vicenda trincerandosi dietro norme generali della Regione.
Il 6 settembre con un colpo di bacchetta magica, senza bisogno di citare sentenze, norme e pandette, con un perentorio "sic et simpliciter" arriva una nota redatta dalla segretaria generale dottoressa Rosa Miceli che scioglie in un colpo solo tutti i nodi.
Senza farla tanto lunga, il 6 settembre, la segretaria comunale, in quindici righe e con una prosa molto sbrigativa, testualmente scrive:
In merito a quanto richiesto con la nota del 3-9-2010 e relativa all'argomento oggettivato ( una richiesta del responsabile dell'Ufficio Urbanistico ing. Vincenzo Aiello, di avere riferimenti certi sulla vicenda cui attenersi n.d.r.), si ritiene l'applicabilità del Piano regolatore generale riguardo alle seguenti circostanze:
1) La sentenza ha efficacia giuridica soltanto tra le parti costituite in giudizio; ( e cioè i ricorrenti della famiglia Greco n.d.r.)
2) La sentenza non può essere invocata per l'applicazione automatica a casi similari e/o situazioni giuridiche diverse.
Pertanto, sic e simpliciter, deve ritenersi l'applicabilità del P.R.G. nel territorio del Comune in considerazione del Decreto Regionale che ha approvato il P.R.G. con modifiche d'Ufficio che sono state recepite con apposita delibera consiliare.
A seguito di ciò cotesto ufficio potrà procedere ad applicare lo strumento urbanistico vigente dal momento che è corretto ritenere che l'attività urbanistico edilizia di cui al Decreto Regionale di approvazione dell'A.R.T.A. (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente), non viene pregiudicata dalla sentenza oggettivata.
Si reputa opportuno ancora evidenziare, conclude la nota, che sia la scrivente che l'Ufficio legale e il Sig. Sindaco, in primis, data la delicatezza della questione, hanno costantemente esaminato e verificato anche con gli Organi Regionali, l'applicabilità o meno della sentenza dal momento che è precipuo interesse generale di non bloccare l'attività urbanistica del Comune, privilegiando così facendo i rapporti collaborativi con gli uffici, nel pieno rispetto della legge, oltre che della cittadinanza.
Firmato Il segretario Direttore Generale Dr.ssa Rosa Miceli
P.S. non siamo nè avvocati, nè urbanisti, ma questa nota non ci convince affatto e per tanti motivi, che cercheremo di chiarire in una prossima occasione.