La nuova legge edilizia regionale. I motivi dell’impugnazione- di Antonino Cannizzo

La nuova legge edilizia regionale. I motivi dell’impugnazione- di Antonino Cannizzo

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La legge regionale n. 23 del 2021, rubricata “Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, interviene con modifiche ed integrazioni sulla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

Da un’attenta lettura della legge in commento, si coglie l’intento del legislatore di consentire l’edificazione del territorio, anche mediante l’abbassamento del livello di tutela delle norme che regolano il paesaggio.

Per tale ragione, probabilmente, non ha suscitato particolare stupore la notizia che il Consiglio dei Ministri, in data 7 ottobre 2021, ha deliberato l’impugnazione, dinanzi alla Corte Costituzionale, degli articoli 4, 6, 10, 20, 22, 37 e 38 della legge della Regione Sicilia n. 23 del 2021.

Invero, la legge regionale di cui si discute è solo l’ultima ad essere stata impugnata in quanto, nel corso degli ultimi anni, quasi tutte le leggi regionali in materia di edilizia ed urbanistica sono state puntualmente impugnate dal Consiglio dei Ministri e successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.

Non vi è dubbio che le continue impugnazioni ingenerino incertezza e instabilità e che esse inducano necessariamente a riflettere sull’utilizzo (corretto o meno) della potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica, da parte della Regione Sicilia.

Chiarito tale aspetto, è utile analizzare le singole norme oggetto dell’impugnazione, insieme ai profili problematici eventualmente riscontrabili:

a) l’art.4 detta disposizioni per gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ampliando l’elenco degli interventi assentibili rispetto alla elencazione contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

In particolare, tra gli interventi sottoposti a CILA, ne vengono inseriti alcuni che pongono particolari criticità rispetto alle esigenze di tutela culturale e paesaggistica, introducendo semplificazioni edilizie a scapito della tutela paesaggistica;

b) l’art. 6 introduce a regime la legittimazione al recupero a fini abitativi ex post di sottotetti, pertinenze, verande, locali interrati etc.

A seguito di tali modificazioni, viene permesso il recupero generalizzato, senza alcun limite temporale e in deroga alla pianificazione urbanistica in qualunque tempo emanata, di qualsivoglia sottotetto, locale interrato etc, anche se realizzato, a rigore, addirittura dopo l’entrata in vigore della norma de qua, attribuendo premialità volumetriche ulteriori e distinte rispetto a quelle consentite dalla disciplina urbanistico-edilizia, e ciò anche nei centri storici;

c) l’art. 10 sostituisce l’art. 10 della legge regionale n. 16 del 2016, rubricato “Recepimento con modifiche dell’articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e

dell’articolo 23 "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

In particolare, viene censurato il nuovo comma 10 che consente, previa segnalazione certificata di inizio attività, interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della volumetria esistente anche per gli immobili realizzati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Tale disposizione, che disciplina la SCIA, contrasta con la definizione degli interventi edilizi e in specie con la clausola di salvaguardia a favore dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) l’art. 20 modifica l’art. 25 della legge regionale n. 16 del 2016, concernente la “Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica”.

La novella ammette la possibilità di una sanatoria ex post, prima ristretta ai soli casi di vincolo paesaggistico istituito con dichiarazione di notevole interesse pubblico, anche alle aree vincolate paesaggisticamente ope legis, a far data dalla legge c.d. Galasso (legge n. 431 del 1985), per il solo fatto che sia stata presentata istanza di concessione edilizia prima dell’apposizione del vincolo, circostanza che diventa unica condizione legittimante;

e) l’art. 22 modifica il comma 3 dell’art. 28 della legge regionale n. 16 del 2016.

Per effetto della novella, il comma 3 è così riformulato: “Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abilitativo. Le perizie giurate possono essere precedute da comunicazioni asseverate (CILA tardive) e segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA in sanatoria) per la regolarizzazione di opere minori realizzate all’interno degli immobili oggetto di condono edilizio non definiti, utili per la definizione del condono”.

Viene introdotto una sorta di silenzio-assenso in materia di condono, sia pure mediato dal deposito di una perizia tecnica di parte, che si discosta notevolmente dalla fattispecie prevista dal legislatore statale, prevedendo, anziché un biennio, un termine molto più breve per la formazione del titolo e includendo nell’ambito applicativo della fattispecie anche gli immobili vincolati;

f) l’art. 37 apporta modifiche alla legge regionale n. 6 del 2010, c.d. piano casa siciliano. In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce il comma 4 dell’art. 2, allo scopo di estendere l’operatività del c.d. piano casa anche agli edifici “condonati”, precedentemente esclusi e, parallelamente, la lettera d) sopprime il limite di applicazione agli “immobili oggetto di condono edilizio”;

g) l’art. 38 reca: “Al fine di contrastare l’emergenza Covid-19 per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di mq. 50 di cui all’articolo 20 della legge

regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni non si applica per la chiusura di spazi interni ove questi costituiscano pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione”.

La norma prevede un termine di applicazione pari a due anni, nonostante il termine finale dell’emergenza sia fissato al 31 dicembre 2021; d’altro canto, gli effetti della norma non sono parametrati all’emergenza pandemica, essendo destinati a protrarsi molto più a lungo, non essendo previsto un termine oltre al quale procedere alla rimozione delle opere.

Avv. Antonino Cannizzo

Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria

Cell. 333.3548759

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