Il soggetto che ha commesso un abuso edilizio e ne richiede la regolarizzazione ha l'onere di provare la relativa data di realizzazione.
Con speciale riguardo alle pratiche edilizie, si rinviene di frequente la necessità di dare prova di risalenti fatti storici, quali, in particolare, l’epoca di costruzione dei manufatti.
Il progresso tecnologico ha inciso in modo determinante sulle concrete modalità di assolvimento di tale onere.
Infatti, se fino al 1995 l’epoca di realizzazione di un manufatto si poteva dimostrare, quasi esclusivamente, mediante la produzione di fotografie aeree, oggi si utilizzano le immagini estrapolate da “Google Earth”, disponibili, appunto, a partire dall’anno suindicato.
Google Earth, in un primo momento, non era ritenuta una fonte qualificata e attendibile, tuttavia, con il decorso del tempo, la situazione è diametralmente cambiata (cfr. fra le tante T.A.R. Catanzaro sent. 1604/2018 .)
In particolare, la Corte di Cassazione (sent. 25612/2018) ha affermato che “è legittimo l’uso delle fotogrammetrie estrapolate da Google Earth per dimostrare l’inesistenza di un manufatto in epoca anteriore alla data di ultimazione del Terzo Condono edilizio L. 326/2003.”
Tuttavia, l’utilizzo delle fotografie innanzi indicate, in molti casi, non risulta dirimente al fine di individuare con estrema precisione la data entro cui sono state realizzate o ultimate le opere abusive. Dunque, in relazione a queste ipotesi, occorre domandarsi quali possano essere gli strumenti per fornire una dimostrazione “scientifica” dell’epoca di realizzazione di un manufatto.
In tal senso, con la sentenza n. 237/2020, il C.G.A. ha affermato che “l’epoca di costruzione di un immobile può essere fornita sia per tabulas (testamenti e atti pubblici di trasferimento della proprietà; estratti catastali; licenze di agibilità, ecc.), sia tramite prove tecniche (saggi e ispezioni in situ, che consentano una datazione sulla base delle tecniche costruttive utilizzate) e persino tramite testimonianze giurate o elementi indiziari o presuntivi.”
Nella medesima sentenza viene evidenziato che “è questo un principio generale dell’attività amministrativa: “il principio inquisitorio consente all’autorità amministrativa di avvalersi di propria iniziativa, di ogni mezzo probatorio che ritenga utile”.
Per quanto riguarda le aerofotogrammetrie, il C.G.A., nella sentenza in commento, afferma che “Rispetto poi ai rilievi aerofotogrammetrici è stato affermato che simili rilievi costituiscono atti ricognitivi di carattere strumentale che, inserendosi in un procedimento preordinato all'emanazione di un provvedimento, assumono la stessa efficacia probatoria degli atti formatisi in seno alla stessa Amministrazione, con la conseguenza che, data la presunzione di legittimità di tali atti, incombe sul privato, appunto, l'onere di fornire una prova contraria atta a superare tale presunzione (C.G.A., SS.RR., nn. 1002/2015 del 3 febbraio 2017, 1311/2013 dell'8 luglio 2014 e 454/2005 del 14 marzo 2006).
Chiariti i principi generali, occorre soffermarsi su alcuni casi specifici.
1) Efficacia probante dell’atto notorio.
Il Tar Palermo, sent. n. 687 del 30.03.2020, ha previsto che “L’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 25-01-2018, n. 204; Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2013, n. 4182; VI, 5 agosto 2013, n. 4075; IV, 23 gennaio 2013, n. 414; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 agosto 2012, n. 1761).
2) Fotografie private ed elementi indiziari.
Il C.G.A., nella sent. n. 280 dell’11.05.2020, ha affermato “che i ricorrenti, cui incombeva l’onere della prova, non hanno fornito idonea dimostrazione dell’esistenza dell’immobile in questione prima dell’introduzione del vincolo di cui alla L. R. n. 78/1976, (con la precisazione che, a norma dell’art. 23 della legge reg. n. 37/1985, possono essere sanati gli immobili iniziati prima dell’entrata in vigore della legge ed ultimati, nelle loro strutture essenziali, entro il 31 dicembre 1976) ed anzi, dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune, sono emersi significativi elementi in senso contrario in virtù di foto che, benché non ufficiali e quindi inidonee a fornire prova piena di quanto ivi rappresentato, costituiscono degli utili elementi indiziari. Dalle stesse “emerge che il terreno in cui sorge l’immobile per cui è causa era del tutto libero da costruzioni nel 1978 (seppur la foto è di scarsa qualità), nel 1979 e nel 2003, mentre solo nella foto del 2007 si vede distintamente la casa in costruzione (e non certamente un immobile in ristrutturazione) e, in quella del 2017, la casa del tutto definita”.
In conclusione, è possibile affermare che, in assenza di prove certe o di fotografie aeree, gli elementi indiziari sono valutati quale “fonte di convincimento o di presunzione” al fine di individuare l’epoca di realizzazione delle opere.
Avv. Antonino Cannizzo
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