Vi riportiamo riferitoci dall'.avv. Daniela Di Carlo lo stralcio della sentenza della Commissione provinciale Tributaria in cui si spiegano molto chiaramente le ragioni dell'illegittimità del raddoppio della Tarsu deliberata dal sindaco Vincenzo Lo Meo nell'agosto del 2011.
Precisiamo ancora una volta che la sentenza ha valore solo nei confronti del singolo ricorrente, e non vale 'erga omnes' cioè nei confronti di tutti.
La Giustizia Tributaria con un’articolata ed approfondita motivazione accoglie la doglianza del ricorrente stabilendo che il provvedimento con il quale la Giunta Municipale ha deliberato di aumentare del doppio l’aliquota TARSU è viziato da incompetenza funzionale.
Si legge nel testo della pronuncia: “la determinazione della tariffa TARSU costituisce un atto di carattere generale ed astratto e conseguentemente rientra negli atti di carattere regolamentare, comunque espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale.”
In buona sostanza – ci spiega l’avv. Daniela Di Carlo - il Collegio ha ribadito, con ineccepibile chiarezza, che negli enti locali siciliani, a differenza di quanto avviene nel resto del territorio nazionale, la competenza per ogni aspetto che concerne l’ordinamento dei tributi, ivi compresa la disciplina delle aliquote, spetta al Consiglio Comunale.
Seguendo il descritto percorso logico, la Commissione Tributaria provinciale ha annullato la cartella impugnata poiché la pretesa tributaria alla stessa sottesa trova la sua fonte nella delibera illegittima e, in quanto tale, disapplicabile.
I Giudici della prima sezione hanno, pertanto, svolto un accertamento incidentale, relativamente alla illegittimità della delibera comunale, al fine di dichiarare illegittimo l’atto impositivo rappresentato dalla cartella di pagamento.
Il Comune potrebbe, se lo volesse, interporre appello, presso la Commissione tributaria regionale.