Il documento che pubblichiamo, letto in consiglio da Giovanni Di Bernardo del Partito Democratico di opposizione, e indirizzato oltre che al Sindaco alle autorità giudiziaria e contabile, testimonia del livello dello scontro raggiunto tra i dirigenti del Comune e larga parte dei rappresentanti della politica.
Anche questo è il frutto avvelenato di alcune scelte, talvolta clientelari, talvolta discutibili e controverse fatte negli anni trascorsi, che lungi dal creare una macchina amministrativa agile ed efficiente, stanno provocando solo odiose iniquità e pericolose contrapposizioni che non gioveranno certo alla buona salute dell'Ente comunale.
Ma nel documento che Vi segnalimo all'attenzione, vengono anche rilevate gravissime violazioni di norme di contratti, di regolamenti e di leggi.
Ed è per questo che questa nota è stata inviata oltre che al Sindaco di Bagheria e al Presidente del Collegio dei revisori anche alla Procura della repubblica di Palermo, alla Procura regionale della Corte dei Conti, e all'Assessorato regionale alla Famiglia e agli enti locali
QUESTO E' IL TESTO DEL DOCUMENTO
Con determinazione del 20 ottobre 2010, n. 18, il Segretario generale del comune di Bagheria, sulla base delle note sindacali del 29 settembre 2010 n. 74156 e 74157, nonché del verbale del Nucleo di valutazione ha rideterminato le retribuzioni di posizione individuale, individuando due fascia, la prima delle quali di importo pari ad € 31.000,00, la seconda di importo pari ad € 19.000,00.
Si è così dato luogo ad un incremento del valore in precedenza attribuito alle indennità di posizione, che parrebbe essere stato finanziato con le risorse resesi disponibili in forza della riduzione stabile di due posti di organico della qualifica dirigenziale.
Peraltro, la decorrenza degli incrementi così disposti è stata fissata al 1° gennaio 2010.
In esecuzione dei provvedimenti suddetti, il Dirigente del I° settore, d.ssa Laura Picciurro, con determinazione del 20 ottobre 2010, n. 342 ha reso agli uffici le susseguenti disposizioni, per l'adeguamento della retribuzione di posizione delle nuove retribuzioni.
Si deve evidenziare il fatto che la determinazione del segretario generale che è anche direttore generale d.ssa Miceli e la determinazione del dirigente del I settore sono state adottate nello stesso giorno (20 ottobre 2010), rarissimo esempio di efficienza e tempestività della burocrazia comunale, "forse" motivato da un interesse personale degli stessi burocrati ( il resto dei cittadini può aspettare, invece, mesi e mesi).
In ogni caso, i provvedimenti in questione appaiono difformi dal quadro normativo di riferimento, sia per ciò che concerne l'ammontare delle nuove retribuzioni che per la loro decorrenza. Infatti
SULL'AMMONTARE DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
Come si è avuto modo di riferire in premessa, le nuove retribuzioni sono state finanziate mediante la totale utilizzazione delle risorse resesi disponibili a seguito della riduzione stabile di due posti di organico della qualifica dirigenziale.
Viceversa, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del CCNL del 23 dicembre 1999, per l'area della Dirigenza degli Enti locali "Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale ".
Pertanto, ai sensi della norma ora richiamata, la quota utilizzabile per l'incremento delle retribuzioni di posizione era pari al 6% delle risorse rese disponibili dalla riduzione dei posti in organico, mentre l'amministrazione comunale parrebbe avere utilizzato di tale riduzione l'intero ammontare, vale a dire il 100%.
Questo è, peraltro, il chiarissimo dettato della Corte dei Conti siciliana che, in sede di RELAZIONE SULL'ESITO DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE SULL'ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE STESSE, APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 136/2007/contr., ha così statuito, al punto 3.6:
"3.6. Le criticità emerse nella fase di costituzione del fondo per le retribuzioni di posizione e risultato
Nel corso dell'analisi effettuata è emersa la presenza di irregolarità, anche gravi, nella fase prenegoziale di costituzione del fondo per le retribuzioni di posizione.
Il riferimento è alle fattispecie di seguito indicate:
- integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio in assenza dei presupposti contrattuali:
l'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 ha previsto che le risorse destinate alle retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti possano essere integrate al ricorrere di determinate ipotesi:
a seguito di riduzione stabile di posti d'organico della qualifica dirigenziale in misura non superiore al 6 per cento dei correlati risparmi di spesa (comma 5)."
Il maggiore importo destinato dall'amministrazione comunale all'incremento delle retribuzioni di posizione, superiore di ben il 94% al limite massimo consentito, costituisce evidentemente danno erariale, del quale parrebbero essersi resi responsabili il Sindaco, il Nucleo di valutazione, il Segretario generale ed il Dirigente del settore I.
SULLA DECORRENZA
Secondo quanto si è sopra precisato, la decorrenza delle nuove retribuzioni è stata fissata al 1° gennaio 2010, dunque con effetto retroattivo rispetto alla determinazione di riconoscimento delle nuove indennità, datata 20 ottobre 2010.
Anche tale previsione appare del tutto illegittima.
Infatti l'ARAN, in data 5 giugno 2002 ha riscontrato il seguente quesito: "DA14. E' possibile attribuire incarichi di funzione dirigenziale, con i corrispondenti trattamenti economici, con 'effetto retroattivo'?"
La risposta è stata:
"Non è possibile attribuire incarichi di funzione dirigenziale, con i corrispondenti trattamenti economici, con "effetto retroattivo". Gli enti dovranno innanzitutto procedere alla individuazione e graduazione delle funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa prevista dal CCNL e solo in un momento successivo potranno attribuire gli incarichi e corrispondere il relativo trattamento economico. "
Non è dunque consentita l'attribuzione con provvedimento del 20 ottobre 2010 di un diverso trattamento economico di posizione con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2010, come ha viceversa disposto il comune di Bagheria.
Alla stregua di quanto precede, si intima al sig. Sindaco di disporre il ritiro delle determinazioni in oggetto indicate, avviando anche il procedimento disciplinare nei confronti del Segretario generale e dei dirigenti resisi responsabili di tale ulteriore esempio di mala gestione e segnalando i fatti alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi della l. n. 20/1994 ed alla Procura della Repubblica, ai sensi degli artt. 361 cod. pen. e 331 cod. proc. pen.
Si richiede, altresì, all'Assessorato regionale per le Autonomie locali di disporre ogni necessario accesso ispettivo.
Giovanni Di Bernardo