Le modifiche delle modalità elettorali per le amministrative 2017

Le modifiche delle modalità elettorali per le amministrative 2017

Politica
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Il Presidente della Regione Siciliana ha ufficializzato la data dell’11 giugno 2017 per la rielezione degli organi comunali siciliani che hanno concluso il loro mandato; ad un mese dalle elezioni tutti i candidati hanno scaldato i motori e tra qualche giorno le liste saranno ufficializzate. I riflettori sono puntati principalmente alla città di Palermo ma anche in provincia si sta entrando in piena campagna elettorale visto che a rinnovare le rispettive amministrazioni ci sono due comuni di rilievo come Santa Flavia e Ficarazzi. I comuni di queste dimensioni, che contano poco più di 10.000 abitanti dall’ultimo censimento del 2011, hanno recentemente visto cambiare le modalità elettorali con la Legge 11 agosto 2016, n. 17 che va a modificare in modo sostanziale alcuni elementi fondamentali del processo di elezione. Vediamo nello specifico le novità più rilevanti:


Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Mantengono il sistema di elezione maggioritario che vede salire la soglia da 10.000 a 15.000 abitanti per la sua applicazione. Un dettaglio non da poco se si considera che, per fare un esempio concreto, entrambi i comuni prima menzionati, Santa Flavia e Ficarazzi, avrebbero votato con un sistema elettorale misto (proporzionale per il consiglio) mentre con l’innalzamento della soglia manterranno il maggioritario puro. Inoltre con il sistema maggioritario non è previsto il ballottaggio per l’elezione del sindaco ma si elegge il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il ballottaggio è previsto soltanto nel caso dovesse verificarsi la parità dei voti tra i primi due candidati, solo in questo caso si procederebbe ad un’ulteriore sessione di voto, e nel caso, veramente poco probabile, dovesse verificarsi un ulteriore pareggio verrebbe eletto il più anziano d’età.

Il “Trascinamento”

Con l’ingresso delle nuove disposizioni è stato reintrodotto il così detto effetto “trascinamento” e cioè l’eventualità nella quale esprimendo un voto alla lista o ad un candidato al consiglio la preferenza va in automatico attribuita anche al sindaco collegato. Sarà sempre possibile effettuare il voto disgiunto ma in tal caso dovrà espressamente essere apposta una croce sia sul Sindaco che sui candidati consiglieri di liste non collegate.

Il candidato a Sindaco che arriva secondo diventa consigliere

Sarà proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20 per cento dei voti. Nel caso in cui dovesse verificarsi un caso di parità tra due sindaci non eletti, che arrivino quindi secondi a pari merito, sarà eletto consigliere comunale il sindaco collegato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Una modifica questa che punta chiaramente a mantenere il leader dell’opposizione all’interno del consiglio comunale al fine di agevolare il confronto tra le forze in campo maggiormente rappresentative.

Doppio voto di genere e numero consiglieri comunali

I comuni che non hanno ancora rinnovato le cariche elettive dal 10 aprile del 2013 introdurranno per la prima volta la doppia preferenza di genere. La modifica alla norma prevede che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, ne consegue che in comuni come Santa Flavia e Ficarazzi con liste per l’elezione del consiglio di massimo 16 candidati debbano essere presenti almeno 6 candidati di sesso femminile e 10 maschile o viceversa. L’elettore inoltre potrà esprimere due preferenze per candidati appartenenti alla stessa lista e di sesso diverso, in parole povere è possibile dare due voti ad un uomo ed una donna iscritti nella stessa lista; nel caso si voti erroneamente per candidati dello stesso sesso verrà annullata la seconda preferenza. La norma ha lo scopo di aumentare la presenza delle donne all’interno degli organi comunali ed effettivamente sembra aver già funzionato in quei comuni che hanno già votato con questa modalità come nel caso del comune di Casteldaccia per rimanere nel territorio.

La mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia, ovvero l’istituto con cui è possibile rimuovere il sindaco dalla sua carica per mezzo del voto del consiglio comunale, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dovrà essere votata dai due terzi dei consiglieri comunali assegnati con arrotondamento all’unità superiore. Nei comuni presi ad esempio, quindi, con un consiglio comunale che sarà composto da 16 consiglieri occorreranno 11 voti per rimuovere il sindaco e la rispettiva giunta dalle rispettive cariche.

Nomina revisori dei conti

Nei comuni compresi nella fascia tra 5.000 e fino a 15.000 abitanti l’Organo di revisione economico – finanziaria sarà composto da tre membri che saranno sorteggiati tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito dell’avviso e che abbiano i seguenti requisiti:
iscrizione da almeno 5 anni al registro dei revisori e all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Avere ricoperto l’incarico di revisore negli ultimi tre anni;
Avere conseguito almeno 10 crediti formativi nell’anno precedente in materia di contabilità pubblica.

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Salvatore Manzella