Gestione rifiuti a Bagheria, perchè non attivare un collegamento con la Polizia Ambientale? - di Manlio Schiavo

Gestione rifiuti a Bagheria, perchè non attivare un collegamento con la Polizia Ambientale? - di Manlio Schiavo

Politica
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Al Sindaco di Bagheria

Al Presidente del Consiglio Comunale di Baghe
Al Comandante Compagnia Carabinieri di Bagheria
Al Dirigente Commissariato di Polizia di Bagheria
Al Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Bagheri
Al Comandante del Corpo Forestale della Regione Siciliana, distaccamento di Bagheria
Al Dirigente Polizia Provinciale di Palermo
Al Prefetto di Palermo
p. c. Alla Presidente della Camera dei Deputati
p. c. Al Ministro dell’Ambiente
p. c. Al Ministro della Sanità

p. c. Al Presidente della Regione Siciliana
Il Gruppo Civico “Noi Cittadini” di Bagheria

• considerato il perdurare della manifesta “incapacità” da parte dell’Amministrazione comunale col suo Corpo di Polizia Municipale nel governare e controllare nelle sue varie fasi la ‘gestione dei rifiuti’, con particolare riferimento alla fase primaria di raccolta p.a.p. ;
• considerato che con questa “non gestione”, la qualità della vita a Bagheria è peggiorata non solo riguardo al decoro del paese, ma anche riguardo alla tutela della “salute pubblica”;
• considerato che, al momento, non appare nemmeno chiara la normativa che individua chi abbia la potestà sanzionatoria nei confronti degli attuali operatori ecologici (presumibilmente personale distaccato dal Coinres, riguardo al quale non appare chiaro, allo stesso modo, se si è ancora ‘dentro’ o se si è usciti!!), addetti quanto meno alla fase di raccolta (basilare per tutta la gestione dei rifiuti);
• preso atto che finora qualunque suggerimento riguardante la pianificazione del servizio ha avuto come risultato un silenzio “assordante” da parte dei Responsabili Locali;
• alla luce dell’esperienza negativa registrata e facendo riferimento anche a quanto precisato dalla Corte di Cassazione in merito alle competenze sui reati Ambientali di tutta la P.G.,
con la presente si rivolge
alle Autorità competenti in indirizzo per chiedere se non ritengano necessaria e indispensabile, al fine di un’ottimizzazione del servizio per la risoluzione del problema, la promozione, del “coordinamento tra i vari soggetti”, secondo quanto previsto in merito alle funzioni di POLIZIA AMBIENTALE, che qui riportiamo dal sito Camera dei Deputati (07-05-2015) :
Le funzioni di "polizia ambientale"
I compiti di polizia ambientale non sono assegnati ad un corpo specifico, bensì attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria (P.G.) ed a coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di accertamento rientra nella competenza generale di tutta la P.G. senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075).
L'art. 57 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente e di ufficiale di P.G. a soggetti specificamente individuati, quali, tra l'altro, gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato (come ribadito dall'art. 1, comma 2, della L. 36/2004), polizia municipale e provinciale, nonché il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Lo stesso articolo attribuisce tale qualifica anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.
Merita ricordare, ad esempio, che ricoprono tale qualifica le guardie zoofile e le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche di animali (art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004), gli ufficiali sanitari (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), gli ispettori dell'ISPRA (in ambito nucleare le relative attribuzioni sono assegnate dall'art. 10 del D.Lgs. 230/1995; relativamente alle ispezioni per i controlli relativi all'autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi, come per esempio l'ILVA di Taranto, l'attribuzione della qualifica di ufficiali di P.G. è stata operata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 61/2013), il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco (artt. 6 e 19 del D.Lgs. 139/2006). Coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.).
Le funzioni di polizia amministrativa sono invece considerate strumentali rispetto a quelle amministrative attribuite o delegate agli enti interessati. Si ricorda, infatti, l'art. 158, comma 2, del d.lgs. 112/1998, secondo cui le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite e che la delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei compiti di polizia amministrativa.
Le disposizioni dettate dal d.lgs. 112/1998 sono espressamente fatte salve, ad esempio, dall'art. 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) che, nel disciplinare le competenze attribuite allo Stato in materia di rifiuti, dispone che ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA) e il Corpo delle Capitanerie di porto e che possono altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
Occorre inoltre richiamare alcune disposizioni specifiche contenute nella normativa ambientale finalizzate ad istituire specifiche sezioni degli organi di P.G. e a porle alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente oppure finalizzate a garantire un collegamento tra il Ministero e gli organi di polizia.Si ricorda in particolare l'istituzione, operata dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, poi denominato "Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente" (CCTA) in seguito all'approvazione della L. 93/2001 (art. 17, comma 1).
Tale norma dispone che, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Tale disposizione viene ribadita dall'art. 11 del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente (D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142), che prevede che il Ministro, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si possa avvalere (ai sensi del citato comma 4 dell'art. 8 della L. 349/1986), previa intesa con i Ministri competenti, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.
Lo stesso articolo ribadisce che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, e che presso il Ministero opera, alle dipendenze funzionali del Ministro, il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'art. 20 della L. 179/2002.
Quanto alle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, istituito dal D.L. 112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione dell'ambiente) e del sistema delle agenzie ambientali relative ai compiti di controllo, l'art. 2, comma 4, dello statuto dell'ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013) dispone che lo stesso Istituto:
a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;
b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale.
In considerazione della molteplicità di soggetti competenti sono state dettate disposizioni di coordinamento ».
Sulla scorta di tale documentazione,
questo Gruppo Civico
chiede alle Autorità in indirizzo di conoscere
• se risulta attivo eventuale coordinamento tra i soggetti competenti presenti in Bagheria per ottimizzare tale servizio;
• quale sia il programma ormai non più differibile per fare fronte a questo gravissimo problema, nell’interesse generale della cittadinanza .
Nel caso non vi fosse al momento nessun coordinamento,chiede alle Autorità in indirizzo di conoscere
• se qualcuna di queste Autorità in indirizzo intende farsi parte attiva al fine dell’ individuazione di chi debba promuovere tale coordinamento ;
• se chi deve promuovere tale coordinamento è già stato individuato e si è già attivato o si attiverà, nell’immediato, per portare a buon fine tale compito;
• se - in mancanza- sono state avviate adeguate sollecitazioni a riguardo.

In attesa di cortese riscontro


Per Il Gruppo Civico
“Noi Cittadini”
Manlio Schiavo

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Nella foto i sacchetti di rifiuti differenziati mai ritirati in via Leoncavallo a Bagheria davanti la scuola per l'infanzia paritaria  "College British School"