L'amministrazione comunale: 'Novità per amministrazione trasparente e Albo pretorio on line'

L'amministrazione comunale: 'Novità per amministrazione trasparente e Albo pretorio on line'

Politica
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Il sito del comune pubblica un comunicato che chiarisce le nuove norme relative alla pubblicazione degli atti amministrativi nell'albo pretorio on line.

Novità per “Amministrazione trasparente” e “Albo pretorio on line”. Alla luce della nuova normativa, il d.lgs. n. 97/2016, che modifica il decreto 33/2013, meglio noto come decreto trasparenza, il Comune di Bagheria ha effettuato alcune modifiche al sito web per la sezione “Amministrazione trasparente” e, nel rispetto del diritto all’oblio, ha anche modificato la visualizzazione degli atti all’albo pretorio on line.

L’ente ha abbandonato la vecchia piattaforma di “Amministrazione trasparente” il cui vecchio archivio è comunque ancora consultabile e raggiungibile dal sito web comunale (http://comune.bagheria.pa.it/trasparenza/sezione/disposizioni-generali/) ed ha acquistato una nuova piattaforma, realizzata dalla ditta Pa33, che risponde pedissequamente al dettato normativo più recente.

La nuova piattaforma di Amministrazione trasparente, raggiungibile dalla home del sito web, si trova al seguente indirizzo:http://www.trasparenza33.it/appcontainer/?keyUrl=COMUNEBAGHERIA

In merito all’albo pretorio, per venire incontro alle richieste di alcuni cittadini che avevano fatto notare che i loro dati permanevano oltre il consueto tempo di pubblicazione previsto nella sezione dedicata all’albo pretorio on line e per rispondere appunto al dettato normativo che parte dalla legge 69/2009, passa dalla 150/2009, e dal comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) per approdare alle linee guida del Garante della Privacy (Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 Allegato1), si è stabilito di ridurre la permanenza degli atti ai rispettivi tempi di pubblicazione che negli atti stessi vengono indicati.

La pubblicazione on line rende infatti ancora più delicato il rapporto tra privacy e trasparenza: infatti, la pubblicazione dei dati sull’albo pretorio “cartaceo” costituisce un trattamento di carattere locale, mentre la diffusione su internet delle stesse informazioni su albo pretorio on line acquisirà un “carattere ubiquitario”, come definito dal Garante nella delibera n.17 del 19 aprile 2007 . Tale decisione del Garante costituisce, ad oggi, il solo riferimento per una disciplina sia pure parziale dei contenuti e limiti delle pubblicazioni pretorie on line. Esistono diverse sentenze.

Nel caso della Legge Regione Sicilia n.11/2015 art 18 – “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet viene in ogni caso mantenuto il riferimento alle disposizioni a tutela della privacy, citiamo: “Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Ggiunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia”.

I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali – spiega il Garante – rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l’ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati (es.: art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull’albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi). Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall’amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l’identificazione.

Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, nel caso del Comune di Bagheria presso l’ICP, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.

L’amministrazione sta anche prevedendo di approvare un apposito regolamento per equilibrare in maniera corretta il giusto rapporto tra privacy e trasparenza alla luce di tutte le norme in materia.