In attesa della Tares - di Fara Pipia

In attesa della Tares - di Fara Pipia

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Pensiamo di fare cosa utile per i nostri lettori con la pubblicazione, a partire da oggi, della prima parte dell'approfondimento dedicato alla TARES e curato dall'avv. Fara Pipia. La seconda (presupposti e struttura della tariffa) e la terza parte (adempimenti preliminari a carico dei comuni e conclusioni) verranno pubblicati nelle settimane successive. La Redazione di bagherianews.com).

TARES - 1 (aspetti generali)

E' difficile, di questi tempi, seguire l'evolversi (o involversi) della legislazione nazionale e regionale in alcuni settori per così dire “sensibili”. Un esempio è quello dei rifiuti, dove la confusione regna sovrana, con l'emanazione di provvedimenti rinviati, modificati o del tutto abrogati a distanza di pochi mesi.

Tralasciando la materia dei Consorzi e degli A.T.O., argomento particolarmente spinoso dove la schizofrenia legislativa (specie quella siciliana) ha raggiunto una delle sue massime espressioni, argomento particolarmente attuale, in questi giorni, è quello del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, la c.d. TARES, introdotto con un decreto-legge del 2011( il n. 201), ma già diverse volte modificato.

Il legislatore ha probabilmente voluto chiarire e migliorare alcuni aspetti della “vecchia” TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) ma, già che c'era, ne ha approfittato per introdurre di fatto, e sotto mentite spoglie, una nuovo tributo.

La Tares infatti, a differenza della TARSU, si compone di due parti, una propriamente destinata a coprire i costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, l'altra a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili dei Comuni (ad esempio per finanziare spese quali la manutenzione delle strade o delle fognature o l'illuminazione pubblica).

In particolare, oltre alla tassa prevista per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani, (copertura che dovrà necessariamente essere integrale e cioè derivare tutta dal tributo e non da altre voci di bilancio) è stata aggiunta un’imposta, pari a 30 centesimi per mq, (che i comuni possono elevare fino a 40) genericamente riferita appunto ai servizi indivisibili dei Comuni,

In generale, la nuova TARES, sia per effetto della componente aggiuntiva (30 o 40 cnt./mq) sia per il fatto che dovrà finanziare per intero il servizio RSU, comporterà un aumento stimato in almeno il 30% della vecchia TARSU o TIA, con un aggravio delle imposte a carico dei cittadini calcolato dalle associazioni di categoria in circa 2 miliardi di euro rispetto al previgente regime;

Inizialmente l'entrata in vigore del nuovo tributo era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2013, ma a seguito di diversi interventi legislativi è stato posticipato al 1° luglio 2013.

Con l'ultimo decreto legge del 6 aprile scorso, a seguito delle pressioni esercitate da più parti, ma soprattutto dai Comuni, impreparati a gestire il nuovo tributo, il Governo ha deciso di rimandare ulteriormente il pagamento della nuova imposta alla fine dell'anno, apportando anche alcune modifiche alla disciplina.

Nel 2013, quindi, resta in piedi il meccanismo della Tarsu, per i 6.700 Comuni dove è in vigore, (compreso Bagheria) e della Tia, per i rimanenti 1.340, e i comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA. I pagamenti di queste due rate verranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013.

Le prime due rate si pagheranno quindi nella stessa misura dell'anno precedente, mentre a fine anno dovrebbe arrivare una sorta di conguaglio finale per il pagamento del nuovo tributo, con la maggiorazione dei 30 centesimi previsti dalla legge.

Tale maggiorazione, per il 2013, non potrà superare la misura standard , ( i comuni quindi non potranno portarla a 40 cent.) e non andrà più nelle casse comunali, come inizialmente previsto nel d.l. 201/11, ma andrà versato direttamente allo Stato.

A fronte di questo maggiore introito lo Stato invece, sempre per il solo 2013, rinuncia alla riduzione dei propri trasferimenti a favore dei comuni, riduzione inizialmente prevista , sempre nel d.l. 201/11, per “compensare” il maggiore gettito derivante alle casse comunali dalla maggiorazione dei 30 centesimi.

Insomma, è sempre un tira e molla estenuante tra lo Stato, sempre più tirchio, e i Comuni, sempre più in rosso, su chi debba incassare i soldi dei cittadini, sempre più poveri.
Il recente decreto-legge, sempre per il solo 2013, ha altresì dato una maggiore libertà ai Comuni nelle modalità e nei tempi di riscossione.

Gli stessi, infatti, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, possono determinare, con deliberazione pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento, le scadenza e il numero delle rate di versamento.

I Comuni quindi, ed in parte anche i cittadini, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo, sia pure momentaneo, perché la TARES nella sua struttura non è stata abrogata, e i problemi, per gli enti locali e per i cittadini, sono solo rinviati.

FARA  PIPIA

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