Piano Regolatore: una luce in fondo al tunnel di Angelo Gargano

Piano Regolatore: una luce in fondo al tunnel di Angelo Gargano

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Comincia a prendere corpo una strategia sul Piano regolatore generale, cancellato dallo tsunami dalla ormai famosa sentenza, la 960/10 del Consiglio di Giustizia amministrativa del 28 giugno. Abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che l'atteggiamento della politica intesa complessivamente,

è stato da un canto di colpevole sottovalutazione degli effetti della sentenza, dall'altro di velleitari e pietosi tentativi (il famoso "parere" della segretaria) di risolvere il problema "intra moenia", conseguenza, possiamo legittimamente pensare, anche di pressioni indebite esercitate da chi aveva importanti interessi in gioco.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: si sono persi quattro mesi, l'attività della commissione edilizia è di fatto bloccata e il lavoro delle imprese edili comincia ormai a risentirne gli effetti, con una crisi "a cascata" che si va scaricando su tutti i settori dell'indotto dell'edilizia.

Occorreva sin da subito avere la freddezza e le idee chiare per capire la portata della sentenza, mettendo in campo una vera e propria task force, che ne studiasse gli effetti e ne proponesse la giusta contraria. Sottovalutazione, improvvisazione, pressappochismo, di ci la città rischia di pagare un prezzo pesantissimo che nessuno in questo momento è in grado di valutare.

A tenere dritta la barra del timone nella confusione e nello sconcerto, c'è stato il dirigente della sezione urbanistica Enzo Aiello, con i suoi collaboratori, ai quali vanno riconosciute, ed è giusto farlo, autonomia di giudizio, correttezza e grande professionalità.

Ma andiamo avanti per capire in che direzione si sta andando per sciogliere un nodo che è ingarbugliato.


Partiamo dalla sentenza del C.G.A. N°960/10 che ha annullato alla fonte il P.R.G., del 2002, dal momento cioè del conferimento dell'incarico, conferito non correttamente secondo la sezione giudicante del C.G.A. e senza che le direttive generali avessero preceduto l'incarico.

L'avvocato Francesco Lupo, che dei tre incaricati dall'amministrazione di un parere è l'unico ad avere sinora risposto, ha "scoperto" che ci sono altre tre sentenze del C.G.A., tutte precedenti, su ricorsi presentati da altri cittadini, tutti patrocinati dallo stesso avvocato, Alessandro Algozini; tutti richiedenti l'annullamento del P.R.G. per vizi relativi all'incarico e alla temporalità delle direttive generali che allora furono successive all'incarico.

E sono la sentenza N° 825/09 sul ricorso n.1146/205 presentato dalle famiglie Cuffaro e Galioto; la sentenza N°933/09 sul ricorso n.1147/2005 presentato da Pietro Galioto; la sentenza N° 126/10 sul ricorso n.851/2005 presentato da Cuffaro e dall'impresa edile Maggiore Onofrio.

In queste sentenze emesse da sezioni diverse le richieste di annullamento del P.R.G., e che si basano sulle stesse identiche motivazioni sono state respinte e le argomentazioni dei ricorrenti, circa il "vulnus" derivante dal fatto che le direttive siano state successive all'incarico e qundi invalidanti il Piano, spazzate via con considerazioni giuridiche e di buon senso.

Siamo quindi in presenza di una manifesta"schizofrenìa" del C.G.A.: lo stesso massimo organo di giustizia amministrativa che, sia pure deliberate da Sezioni diverse, sulla stessa identica materia supportata dalle stesse identiche motivazioni, dà due risposte esattamente opposte.

E' vero, le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa non sono appellabili, possono però essere soggette all'Istituto della "revocazione".

Questo potrebbe avvenire nel momento in cui si dimostra, che lo stesso organo di giustizia sullo stesso identico, preciso argomento, ha prodotto due decisioni radicalmente diverse, quale sarebbe il nostro caso, con le precedenti tre sentenze sia pure emesse da un'altra sezione giudicante.

La richiesta di revocazione ha peraltro il potere di interrompere i termini di inizio di efficacia "erga omnes" della sentenza di cui si chiede la revocazione, perché la legge consente che la richiesta possa essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica, termine che scade il 24 Novembre 2010.

L'avvio di questa procedura consentirebbe all'amministrazione di potere tirare il fiato: l'attesa per una eventuale sentenza di "revocazione" da parte del C.G.A.della 960/10,  impedirebbe "de iure" la presentazione di richieste "anomale" che si fondino sule previsioni del piano del 1975, e che pare comincino già ad affolare le scrivanie della sezione urbanistica.

A questo punto se si potesse contare su una risposta rapida del C.G.A., considerate le circostanze, il Comune attenderebbe la risposta, in relazione alla quale assumerebbe i comportamenti successivi.
Se venisse accettata la richiesta di "revocazione" si tornerebbe "ipso facto" alla situazione "quo ante".

Se l'istanza venisse respinta dal C.G.A. scatterebbe il piano B, che vi accenniamo solamente: è l'idea che viene suggerita da parecchi esperti e accarezzata dall'amministrazione, e cioè quella di revocare le "Direttive generali" votate in primavera dal consiglio, di "rivestire" il piano regolatore del 2002 con una nuova carpetta, e di riportarlo nell'immediato all'adozione del consiglio.

L'idea è che essendo un piano già approvato e munito già  di tutti i pareri potrebbe avere una corsia preferenziale veloce che potrebbe riportarlo ad una nuova e rapidissima riapprovazione. Ma è solo una ipotesi.
Senza pensare che nella fase di presentazione delle opposizioni e osservazione potrebbe succedere il "Viva Maria".