La Cisl denuncia presunte irregolarità nelle liquidazioni degli straordinari al Comune di Bagheria

La Cisl denuncia presunte irregolarità nelle liquidazioni degli straordinari al Comune di Bagheria

Politica
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Pubblichiamo le note: una diffida del 09 gennaio 2017 e la richiesta di un'ispezione del 09 febbraio scorso, trasmesse dalla Funzione Pubblica CISL al Comune di Bagheria, all'Assessorato Enti locali Sezione controllo/vigilanza e Procura Corte dei Conti, ove si ritiene che gli atti relativi alla liquidazione di Lavoro Straordinario 2015, presentano delle irregolarità:

 Oggetto: Liquidazione compenso lavoro straordinario anno 2015 - DIFFIDA

A seguito ripetuti solleciti di questa Organizzazione Sindacale, apprendiamo, per indiretta informazione, che codesto Comune sta procedendo alla liquidazione del compenso lavoro straordinario effettuato nell’anno 2015 con un abbattimento del 30% a saldo dell’importo dovuto, soltanto per alcuni dipendenti, previo accordo transattivo, in quanto le risorse destinate allo straordinario nel 2015 è risultato insufficiente. Dato per scontato(?) che le prestazioni di che trattasi erano dovute ad esigenze indispensabili o indifferibili e preventivamente ed espressamente autorizzate con atto formale dal responsabile/dirigente, non si comprende come sia potuto accadere un notevole surplus di prestazioni, al di là del budget assegnato, oltre il limite massimo individuale ammissibile per contratto e oltre la copertura finanziaria destinata allo straordinario, che ricordiamo essere invalicabile per norma contrattuale e di legge. E’ indubbio che le prestazioni in eccesso, eventualmente da effettuare per eventi eccezionali, richiedano comunque di un preventivo atto di autorizzazione, quanto meno ai fini della giustificazione e della copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio dell’Amministrazione, non potendosi erogare somme che non trovino copertura, formale e sostanziale, in un esplicito provvedimento. Inoltre, la preventiva autorizzazione costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente responsabile che la emette, al fine di rispettare i ristretti limiti sopra citati entro cui è consentito liquidare siffatto genere di prestazioni attesa anche la evidenziata eccezionalità (art.38 del CCNL 14/09/2000). A tal proposito l’ARAN ha sempre sostenuto che in difetto dei suddetti presupposti, le ore effettuate dal dipendente non possono essere retribuite come lavoro straordinario, né essere utilizzate per i riposi compensativi poiché tali problemi potrebbero essere agevolmente prevenuti attraverso un’oculata gestione del personale da parte dei dirigenti/responsabili e l’Ente, ha precisato l’Aran, nella remota ipotesi di contenziosi che dovessero comportare la sua condanna, dovrebbe rivalersi sui dirigenti che non hanno gestito nel rispetto delle regole.

In tal senso è oramai consolidata la giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.1671/2014, ha inoltre precisato che “comunque è sempre indispensabile che lo straordinario medesimo venga prestato all’interno del limite massimo delle ore consentite” dal contratto di riferimento. Ed ancora l’ARAN, (RAL 201) ricorda che “espressamente l’art.14, comma 4, del CCNL 1/4/99 stabilisce in 180 ore il limite massimo annuale di prestazione di lavoro straordinario di nciascun dipendente, che conseguentemente non può essere superato” e che “l’art.38, comma 3, del CCNL 14/9/2000 consente che, per esigenze eccezionali, ed in relazione alla sola attività di diretta collaborazione agli organi istituzionali, la contrattazione integrativa possa superare la quantità massima prevista, fermo restando le risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1/4/99”. Inoltre il contratto stabilisce che la prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può, in alcun modo, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore, oltre il quale possono creare nocumento alla salute del lavoratore rispetto alle sue condizioni psico-fisiche e alla sua dignità di persona. Ebbene, l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario è disciplinato dall’art.14 del CCNL 1/4/99, tuttora vigente, che prevede un sistema di quantificazione e funzionalità delle risorse del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il trattamento accessorio del personale (fondo), le cui risorse sono quantificate a far data dal 1999 in misura fissa, nel senso che le stesse non possano essere superiori a quelle destinate a tale finalità nell'anno precedente, ridotte del 3%. Il compenso specifico deve trovare copertura finanziaria esclusivamente nelle generali risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario, ai sensi del citato art.14 del CCNL 1/4/99 che possono essere incrementate solo con quelle destinate alle consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, escludendo ogni diversa previsione di carattere derogatorio dalle leggi vigenti. Lo stesso articolo prevede che la parte datoriale incontri quella sindacale almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante interventi di razionalizzazione dei servizi. Inoltre, l’art.38 del CCNL 1/4/2000 prescrive che la prestazione del lavoro straordinario presuppone sempre, nel momento in cui interviene, la effettiva disponibilità per il pagamento dei relativi compensi (RAL 1290). Ci risulta infine che alcuni dipendenti hanno fatto ricorso legale per il pagamento dello straordinario prestato nell’anno 2015 per il quale il Giudice ha già notificato all’Ente il relativo Decreto Ingiuntivo, ma, paradossalmente, il Comune non tiene in considerazione tale ingiunzione e procede, invece, alla parziale liquidazione dei dipendenti che hanno ricevuto l’invito a sottoscrivere una transazione attivata dall’Ente con Delibera G.M. n.207 del 15/12/2016, adducendo la motivazione “per evitare ulteriori aggravi di spesa, dovuti all’opposizione in giudizio al quale i lavoratori si sarebbero rivolti”. E quando tutto sembra stato quietato, con separato atto, il Geom. Onofrio Lisuzzo, autore principale delle procedure e delle operazioni sopra specificate, compiute in dispregio ad ogni fondamento giuridico, si auto-liquida con propria Determinazione n.593 del 29/12/2016, la propria retribuzione dello straordinario effettuato nel 2015, per il quale siamo interessati a conoscere (con immediatezza e non dopo tempo) i presupposti di carattere eccezionale degli eventi che lo hanno reso necessario ed indispensabile, gli atti autorizzatori e la effettiva prestazione lavorativa. Considerato, pertanto, che l’intera vicenda ha intrapreso una piega alquanto discutibile sul piano regolamentare, amministrativo e contabile, con evidenti criticità al rispetto delle leggi vigenti in materia e precise responsabilità in capo ai soggetti che ne hanno determinato gli effetti, anche per eventuali danni erariali,

DIFFIDIAMO
il Comune di Bagheria, e per esso, i Responsabili Apicali P.O. delle Direzioni II, VIII e dei Servizi Finanziari, nonché il Segretario Generale e gli Amministratori, coinvolti, ognuno per le proprie competenze, nell’adozione della Delibera G.M. n.207 del 15/12/2016 e della Determina del Responsabile Apicale P.O. della Direzione VIII Area LL.PP. e Servizi n. 593 del 29/12/2016 a revocare i citati provvedimenti e
INVITIAMO
a dare immediata esecuzione all’atto di ingiunzione n. RG 3196/2016 notificato dal Tribunale di Termini Imerese e di liquidare l’intera somma al restante personale, nelle modalità contrattualmente previste e prima indicate, senza alcuna decurtazione, annullando tutte le transazioni illegittimamente predisposte, ricordando che la Corte di Cassazione, con decisione n.273 del 12/2/2004 ha affermato che il diritto del lavoratore alla percezione dei compensi per lavoro straordinario ha natura di “diritto indispensabile”; lo stesso, pertanto, non può essere oggetto di rinunce o di transazioni (RAL 211). I Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione (OIV) sono invitati a vigilare, per quanto di loro competenza e responsabilità, sulle corrette procedure amministrative e contabili, annunciando che nel caso l’Ente non dovesse accogliere la presente diffida, saremo costretti a richiedere l’intervento degli organi istituzionali competenti e della Magistratura contabile. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

CISL Funzione Pubblica

09/01/2017

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Oggetto: Liquidazione compenso lavoro straordinario anno 2015 – Richiesta ispezione.

Con nota precedente del 9 gennaio 2017, prot. n. 24/2017, che si allega alla presente, questa Organizzazione Sindacale ha diffidato il Comune di Bagheria alla liquidazione dello straordinario prestato nell'anno 2015 in quanto viziato, a nostro parere, di legittimità per i motivi specificati nella suddetta diffida.

Apprendiamo, sempre per indiretta informazione, che il Comune di Bagheria, abbandonando la procedura precedente, ha pensato di correggere il tiro (in verità peggiorando l'irregolarità) non più utilizzando i capitoli di spesa riguardanti altre finalità, ma incrementando lo stanziamento del capitolo 10460 destinato a “Fondo lavoro straordinario” con atto G.M. n.34 del 27/01/2017, reso immediatamente esecutivo ma privo dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
Evidenziamo, che l'operazione non consiste in un modico incremento, ma in una triplicazione delle somme stanziate ed assegnate al solo servizio tecnico afferente alla Direzione 8 e precisamente da 15.000 euro a 45.000 euro oltre a oneri riflessi, IRAP, ecc.
Poi, con successive determine n. 52 del 31/01/2017 e n. 53 del 01/02/2017, il Geom. Onofrio Lisuzzo, Responsabile Apicale P:O. Della Direzione VIII Area LL.PP. e Servizi, procede a liquidare ed auto-liquidarsi i compensi nelle modalità che noi reputiamo essere in difformità alle disposizioni normative e contabili che disciplinano la materia. Non comprendiamo, oltre a quanto evidenziato nella diffida, come possa incrementarsi il fondo dello straordinario in contrasto con le norme che disciplinano le modalità di quantificazione ed utilizzo, come possa effettuarsi nel 2017 per il fondo del 2015 e come possa essere resa esecutiva la suddetta delibera priva di parete tecnico e contabile e procedere ai successivi atti di impegno e liquidazione ad esclusione dei lavoratori che hanno fatto ricorso legale per il pagamento dello straordinario e per il quale il Giudice ha già notificato all’Ente il relativo Decreto Ingiuntivo. Ci chiediamo quali sono state le verifiche effettuate e certificate sui requisiti per poter ricorrere all'istituto dello straordinario in assenza di budget e di preventiva copertura  finanziaria, sulle modalità e legittimità delle ore effettuate, sulle effettive autorizzazioni e prestazioni, sugli accertamenti e controlli e sulle risultanze. Facciamo presente, che la riduzione del 30% delle spettanze ai lavoratori rappresenta solo un danno economico per i dipendenti e nessun risparmio per l'ente che dovrà concedere numerose ore di riposo compensativo che determineranno forti disservizi alla cittadinanza e mancata prestazione comunque retribuita. Tutto ciò considerato e rilevato, in assenza di ogni utile chiarimento e atti richiesti con la precedente nota-diffida (nessuno dei soggetti indicati in indirizzo!), chiediamo un intervento ispettivo dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e della Procura della Repubblica c/o la Corte dei Conti per l'accertamento delle regolarità amministrative, gestionali, contabili e politiche sugli atti degli amministratori e funzionari del Comune di
Bagheria per il mancato monitoraggio e gestione dello straordinario, come previsto dalle norme contrattuali e per l'adozione delle successive determinazioni assunte, a nostro parere, in contrasto alle regolari procedure contrattuali e contabili che procurano un danno ai lavoratori per la decurtazione retributiva spettante e possano generare un danno erariale per l’Ente a causa dell’illegittimo incremento del fondo straordinario, nonché per i ricorsi legali e per le mancate prestazioni a seguito dei riposi compensativi, comunque retribuiti, voluti dall’Amministrazione.
Distinti saluti.

Cisl Funzione Pubblica

09/02/2017