Ricorso del comune al CGA contro l'ordinanza del TAR su nomina commissario: gli scenari possibili

Ricorso del comune al CGA contro l'ordinanza del TAR su nomina commissario: gli scenari possibili

Politica
Typography

Come largamente previsto, l'amministrazione ha incaricato l'avv. Vittorio Fiasconaro per presentare ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa in seguito al respingimento da parte del TAR della richiesta di sospensiva del decreto regionale di nomina del dottor Nicola Russo quale commissario esattore dei debiti vantati dal Coinres.

Il commissario dovrebbe, secondo il decreto di nomina, recuperare coattivamente la somma di 1.660.000 euro dalle casse comunali, con trenta giorni di tempo dal momento dell'insediamento;  insediamento che potra' slittare ancora una volta o verra'annullato in seguito alla decisione che in tempi brevi prendera' il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Sono tre gli scenari possibili che si apriranno in seguito alla decisione del CGA, e che ci sono stati chiariti da un avvocato esperto in diritto amministrativo.

1) il CGARS conferma l'ordinanza del TAR. Il provvedimento di commissariamento rimane integro e verrà eseguito.

2) il CGARS accoglie l'appello cautelare e, ritenendo fondate le ragioni dell'opposizione del comune di Bagheria, in riforma dell'appellata ordinanza (è questa la formula canonica) sospende il provvedimento di commissariamento.

3) Il CGARS accoglie l'appello cautelare, al limitato fine di sollecitare il TAR ad assumere una decisione definitiva in tempi solleciti.
In questo caso il CGARS non si pronuncia - né in positivo, né in negativo - sulla sospensiva del TAR o sul ricorso del comune.
Tuttavia il provvedimento di commissariamento, in attesa della decisione definitiva del TAR, non può essere eseguito.

Viene piuttosto richiamata dall'avvocato, l'attenzione su un aspetto dell'ordinanza del TAR che descrive un'evenienza i cui effetti sono potenzialmente non limitati alla sola questione rifiuti.

In breve.

Il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) consente agli enti locali di rendere non assoggettabili a pignoramento risorse finanziarie:
Così dispone il comma 2 dell'art. 159

"Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili".

Affinché tale limitazione sia operativa è però necessario, si prevede ai sensi del successivo comma 3 che:

"3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. ".

Il TAR, nella propria ordinanza rileva la mancata adozione, da parte del comune del provvedimento di cui all'art. 159, comma 2, lett. c.

Se fosse vero, questo significherebbe che il comune non ha reso impignorabili le somme relative ai servizi pubblici locali. Tutti i servizi pubblici locali, non solo i rifiuti!

Con l'effetto di rendere aggredibili dai creditori (tutti i creditori anche diversi dal COINRES e quali che siano le ragioni del credito), le relative risorse, la cui mancanza o indisponibilità potrebbe compromettere la possibilità da parte dell'Amministrazione di rendere tali servizi.

Non dovremo aspettare molto per sapere come andra' a finire la storia.