Abusivismo edilizio a Mongerbino: si complica la situazione per alcuni cittadini

Abusivismo edilizio a Mongerbino: si complica la situazione per alcuni cittadini

cronaca
Typography

Sono numerose le ordinanze di demolizione emesse negli ultimi mesi nei confronti di immobili sorti ad Aspra, frazione di Bagheria, in località Mongerbino.

I motivi indicati nelle ordinanze sono tutti riconducibili al mancato rispetto della fascia di inedificabilità assoluta di metri 150 dalla battigia, come previsto dalla l.r. 78/1976.
Molti, tra i cittadini che hanno ricevuto le ordinanze di demolizione, hanno deciso di ricorrere al Tar Palermo.

Da un'analisi dei ricorsi, è emerso che molti di questi hanno avuto un esito negativo, per tale ragione il comune di Bagheria dovrà adottare ulteriori provvedimenti di natura sanzionatoria, fino ad arrivare alla demolizione.

In tal senso si segnlano 3 recenti sentenze: 

1) sent. 2953/2020 del 21.12.2020.
In questo caso il comune di Bagheria ha respinto la domanda di condono e ha ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate, consistenti in un immobile per civile abitazione costituito da due elevazioni fuori terra. Inoltre, il Tar Palermo ha condannato la ricorrente al pagamento, a favore del Comune, delle spese legali in misura di €. 1.500,00.
2) sent. 3029/2020 del 28.12.2020.

Nel caso in commento è stato impugnato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, a causa della mancata demolizione entro i termini indicati nell’ordinanza emessa nel 1991. Anche in questo in caso il comune di Bagheria, rappresentato dall’Avv. Trovato, ha avuto “la meglio” sul cittadino il quale è stato condannato anche al pagamento delle spese legali pari ad € 2.000,00.

3) sent. 3031/2020 del 07.01.2021
Nella sentenza innanzi indicata sono stati impugnati l’ordinanza di demolizione, il provvedimento che contiene la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, l’ordinanza di acquisizione e quella di sgombero . Anche in questo caso il Tar Palermo ha condannato la ricorrente al pagamento, a favore del Comune, delle spese legali in misura di € 2.000,00.