Comune di Bagheria: dall’encomio solenne alla trasmissione degli atti in Procura

Comune di Bagheria: dall’encomio solenne alla trasmissione degli atti in Procura

cronaca
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Era il 29 novembre del 2018 quando l’ex Sindaco di Bagheria Patrizio Cinque conferiva un encomio solenne a tutti i dipendenti della Direzione IX (Urbanistica) per aver realizzato, in tempi celerissimi, 62 ordinanze di sgombero contingibili ed urgenti, secondo quanto previsto dall’ex art. 54 del D. Lgs 267/2000, in merito alle aree soggette a “Pericolosità Idraulica”.

Tale notizia destò grande interesse, (si era infatti a poche settimane dalla tragedia di Casteldaccia, quando il fiume Milicia esondò uccidendo 9 persone)., tanto da essere pubblicata anche sul sito ufficiale del Comune, con tanto di dichiarazioni dell’ex sindaco e dell’allora assessore Maria Laura. Maggiore la quale si esprimeva nel seguente modo: “Ringraziamo gli uffici per la prodiga attività espletata nella giornata del 9 novembre per l’emissione delle ordinanze di sgombero degli immobili, per il lavoro di recupero delle informazioni, la ricerca certosina, la pubblicazione degli atti, la notifica oltre il consueto orario di lavoro e senza retribuzione per lavoro straordinario” – dice l’assessore alle Risorse Umane, Maria Laura Maggiore – “per allertare i proprietari di quegli immobili, prevederne la sicurezza in casi di emergenza inondazione era necessario agire immediatamente in caso di ulteriori allerta meteo”.
Uno dei destinatari di tali ordinanze ha deciso di rivolgersi al Tar Palermo per chiedere, appunto, l’annullamento dell’ordinanza emessa nei suoi confronti.
In data 4 settembre 2020, con la sentenza n. 1829/2020, il Tar ha dato ragione al cittadino.
Se la storia finisse qua non sarebbe diversa da molte altre, ma il contenuto della sentenza assume i contorni di un rimprovero e di un “forte” richiamo nei confronti del Comune di Bagheria ed in particolare della Direzione IX.
In altre parole, la sentenza in questione critica duramente l’operato dell’allora sindaco e dell’Ufficio tecnico.
Infatti, il Tar Palermo ha affermato che “ 4. Il provvedimento gravato si fonda sulla premessa di avere eseguito una complessa attività di controllo e di sopralluogo su quelle aree di territorio comunale indicate nello studio idrogeologico allegato al PRG vigente come zone soggette a rischio idrogeologico, e in particolare quelle nelle quali esiste il rischio che possano verificarsi fenomeni di esondazioni di torrenti e corsi d’acqua, e si afferma nell’ordinanza che è stato accertato il rischio imminente e grave di pericolo per la pubblica e privata incolumità “in relazione a eventuali eccezionali avversità atmosferiche” che potrebbero verificarsi.”
Dunque nel provvedimento si afferma che l’urgenza di provvedere conseguirebbe dagli esiti di un sopralluogo che sarebbe stato effettuato dall’amministrazione.
Ebbene deve rilevarsi che nell’ordinanza non viene indicata né la data né il numero di protocollo del verbale di sopralluogo effettuato.
Il Tar Palermo solleva dei dubbi circa l’attività di controllo effettuata dal Comune.
Ed ancora, “Ebbene non risultano specificate, nell’ordinanza impugnata, quali siano le misure ordinarie adottate dal Comune per fronteggiare detta situazione di pericolo, che con tutta evidenza non è nuova e soprattutto è prospettata nella stessa ordinanza come permanente, dal momento che sebbene il Sindaco ordina “cautelativamente, in via temporanea, il divieto di permanenza negli immobili riportati nella cartografia sopra citata, che forma parte essenziale ed integrante della presente ordinanza, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, in cui verosimilmente si verificano i fenomeni di avversità atmosferiche …”, in realtà il provvedimento impugnato presenta il carattere di stabilità, perpetuando periodicamente e sine die il divieto di permanenza del proprietario nella propria abitazione per ben 6 mesi ogni anno, a far data dalla notifica dell’ordinanza e senza previsione di alcun termine finale.”
- “la mancanza di un termine finale denota un allarmante passività del Comune rispetto alla rimozione della situazione di pericolo postulata come esistente, non prefigurando l’ordinanza alcuna iniziativa rimediale dell’ente finalizzata alla naturale normalizzazione della situazione di emergenza, alla cui messa in opera sia condizionata la durata del divieto di abitazione che, invece, dovrebbe essere “temporaneo”.”

Inoltre, il Tar Palermo evidenzia una circostanza abbastanza paradossale rappresentata dal fatto che l’immobile in questione avesse ottenuto la concessione in sanatoria nonostante si trovi in area ad elevato rischio idrogeologico tanto da afferma che:
“Va infine rilevato, con riferimento al requisito della proporzionalità - che pure deve caratterizzare la misura adottata rispetto al pericolo cui ovviare – che il ricorrente risulta avere ottenuto dallo stesso Comune di Bagheria dapprima il parere tecnico di compatibilità idraulica dell’immobile n. 56/urb/08 del 27/03/2008 (rilasciato dal settore VI Urbanistica – Servizio di Urbanistica e pianificazione territoriale) e, successivamente, il provvedimento di concessione in sanatoria n.127/2008 del 16/10/2008, e come nella stessa concessione edilizia risulta ben evidenziato “che nella Carta di Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione n.04, il sito su cui ricade il fabbricato in sanatoria in oggetto, è classificato P3 (pericolosità elevata) e che nella Carta del Rischio idraulico per fenomeni di esondazione n.04, lo stesso ricade all’interno del limite del bacino idrografico del Fiume Eleuterio, visualizzato come R2 (rischio medio)”.
Per tale ragione, continua il Tar, “appare manifestamente contraddittorio che il Comune abbia rilasciato a carattere definitivo la concessione edilizia in sanatoria in un sito a pericolosità elevata P3 e a rischio medio R2 - che in base alla Carta di Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione devono ritenersi (la pericolosità e la rischiosità) “permanenti” – per poi adottare (il Sindaco) un’ordinanza contingibile ed urgente che impone in quello stesso sito il divieto di abitazione periodico, di anno in anno e sine die, a fronte della mera eventualità che possano verificarsi “eccezionali” avversità atmosferiche, che per definizione non sono prevedibili.”
Il Tar Palermo, infine, richiama la tragedia di Casteldaccia avvenuta nell’autunno del 2018 e, attesa la delicatezza del contesto ambientale, ha deciso di trasmettere la sentenza alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, all’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, all’Assessorato della famiglia e delle autonomie locali della Regione Siciliana e, infine, al Sindaco del Comune di Bagheria nella qualità di Organo che sovrintende «al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.