Con l'ordinanza sindacale n. 33 del 28 maggio 2020 il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli ha disposto l'apertura del cancello di accesso lla spiaggia de "Francesi" in località Mongerbino, al fine di assicurare la fruizione collettiva del demanio marittimo di Bagheria, con accesso accesso dalla via Mongerbino n. 9.
Con l'ordinanza il sindaco dispone che i residenti della zona consentano il transito pedonale attraverso il cancello verso la spiaggia per la pubblica fruizione.
Di seguito il testo integrale dell'ordinanza sindacale
PREMESSO
- che è insorta controversia tra sigg, ........ da una parte e gli Assessorati Regionali Territorio ed Ambiente ed Economia Bilancio, dall’altra, avente ad oggetto il diritto al pagamento di somme per occupazione di area demaniale marittima in territorio di Bagheria e l’esistenza di una servitù pubblica per l’accesso al demanio marittimo;
- che la controversia è stata definita con Sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sez. I Civile che, confermando la sen tenza di primo grado, dichiarava insussistente l’occupazione di area demaniale e la servitù pubblica di accesso al demanio marittimo oggetto di controversia;
- che il Comune di Bagheria non è stato parte in quel giudizio;
- che l’accesso ed il transito dalla via Mongerbino 9 è stato liberamente fruito dalla collettività per accedere alla porzione di costa denominata “zona dei francesi”, ai fini dell’accesso al demanio ed alla libera balneazione;
- che i proprietari del fondo, nelle more dell’emergenza sanitaria “COVID 19”, hanno chiuso l’accesso al fondo, con ciò privando la comunità locale del pubblico accesso alla suddetta spiaggia;
- che in carenza di quell’accesso emergono gravi criticità in ordine al pubblico accesso a quella porzione di mare, insistente in un’area particolarmente popolosa e frequentata durante la stagione estiva, sia in ragione della preclusione alla pubblica fruizione sia all’inevitabile deflusso della popolazione e di altri soggiornanti e frequentanti quelle zone durante la stagione estiva, con inevitabile affollamento ed assembramento nelle altre pubbliche spiagge del territorio bagherese, liberamente fruibili;
- che il Comune di Bagheria, tenuto conto che il demanio marittimo è indirettamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, intende assicurare alla pubblica fruizione l’accesso alla battigia e al mare;
- che è superiore interesse dell’Ente assicurare alla comunità locale - includendo in essa i turisti e soggiornanti stagionali – accesso equo e adeguatamente ripartito e regolato sull’intero litorale bagherese, in modo da garantire un’equilibrata fruizione della battigia e del mare che consenta altresì, rispetto delle norme igienico sanitarie ed il mantenimento di adeguati livelli di salubrità ambientale e conservazione e preservazione dell’ambiente
- che è altresì superiore e generale interesse dell’Ente, assicurare la piena fruizione dell’intero litorale bagherese durante la stagione primaverile ed estiva - nelle quali si verifica generale trasferimento nelle “seconde case” che insistono sul territorio ed è massimo l’afflusso turistico nonché dei frequentatori occasionali – al fine di assicurare una equilibrata ripartizione della collettività e dell’utenza sulla battigia e le libere spiagge (arenili) che insistono sull’intero territorio bagherese nonché di perseguire l’ulteriore ed urgente obiettivo di garantire l’effettivo rispetto dell’emergenza sanitaria Covid 19, evitando assembramenti nelle ridotte estensioni di battigia disponibili
- che è, quindi, volontà dell’Ente assicurare alla pubblica fruizione l’accesso alla battigia ed al mare dall’ingresso via Mongerbino n. 9, durante la stagione balneare, nelle ore diurne, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020;
- che l’esercizio di diritto di accesso va appositamente regolato garantendo, altresì, il diritto di residenti e soggiornanti nell’area in questione alla salute, alla sicurezza ed alla pubblica quiete.
PROPONE DI ORDINARE
- a residenti e soggiornanti nell’area con accesso dalla via Mongerbino n. 9, di assicurare alla libera fruizione collettiva l’accesso battigia e al mare, nella porzione di costa denominata “zona dei francesi”, durante la stagione estiva, dal 29 maggio 2020;
- il libero accesso dovrà essere garantito, assicurando la continuativa apertura del cancello di accesso, senza limitazioni, nei giorni feriali e festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- l’accesso dovrà essere consentito esclusivamente a pedoni, con interdizione d’uso di qualsiasi altro mezzo a motore e non, biciclette, pattini e monopattini inclusi;
- l’accesso al pubblico dovrà essere consentito al mero fine di raggiungere la spiaggia e la battigia, con assoluto divieto di sosta o bivacco;
- che l'utenza dovrà tenere lungo il percorso un comportamento adeguato al rispetto della quiete pubblica e degli spazi comuni attraversati, a puro titolo esemplificativo senza schiamazzi, nè musica ad alto volume e con espresso divieto di abbandonare rifiuti
- che sia interdetto l’accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da genitori ovvero da tutori o precettori od ancora da adulti che ne assumano la vigilanza ed ogni conseguente responsabilità;
- che sia vietato, durante l’intero percorso di accesso alla battigia ed alla spiaggia, l’uso di diffusori musicali e di strumenti musicali; che sia vietato, altresì, l’abbandono di qualsiasi rifiuto;
- che durante l’intero tragitto alla spiaggia sia vietato il giuoco e/o qualsiasi altra attività ludica;
- che siano vietati assembranti durante l’intero percorso, anche nel rispetto della normativa anti “Covid 19”;
- che sia vietato parlare o conversare ad alta voce, in particolare negli orari dalle 8:00 alle 10:00 e alle 14:00 alle 17:00;
- che gli animali di affezione siano tenuti al guinzaglio;
ORDINA
- a residenti e soggiornanti nell’area con accesso dalla via Mongerbino n. 9, di assicurare alla libera fruizione collettiva l’accesso battigia e al mare, nella porzione di costa denominata “zona dei francesi”, durante la stagione estiva, dal 28 maggio 2020;
- il libero accesso dovrà essere garantito, assicurando la continuativa apertura del cancello di accesso, senza limitazioni, nei giorni feriali e festivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- l’accesso dovrà essere consentito esclusivamente a pedoni, con interdizione d’uso di qualsiasi altro mezzo a motore e non, biciclette, pattini e monopattini inclusi;
- l’accesso al pubblico dovrà essere consentito al mero fine di raggiungere la spiaggia e la battigia, con assoluto divieto di sosta o bivacco;
- che l'utenza dovrà tenere lungo il percorso un comportamento adeguato al rispetto della quiete pubblica e degli spazi comuni attraversati, a puro titolo esemplificativo senza schiamazzi, nè musica ad alto volume e con espresso divieto di abbandonare rifiuti
- che sia interdetto l’accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da genitori ovvero da tutori o precettori od ancora da adulti che ne assumano la vigilanza ed ogni conseguente responsabilità;
- che sia vietato, durante l’intero percorso di accesso alla battigia ed alla spiaggia, l’uso di diffusori musicali e di strumenti musicali; che sia vietato, altresì, l’abbandono di qualsiasi rifiuto;
- che durante l’intero tragitto alla spiaggia sia vietato il giuoco e/o qualsiasi altra attività ludica;
- che siano vietati assembranti durante l’intero percorso, anche nel rispetto della normativa anti “Covid 19”;
- che sia vietato parlare o conversare ad alta voce, in particolare negli orari dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 14:00 alle 17:00;
- che gli animali di affezione siano tenuti al guinzaglio;
- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le sanzioni previste per Legge