Questa mattina il Presidente della terza sezione del Tar Palermo ha emesso un decreto monocratico (consultabile in questo link) con il quale ha disposto la sospensione parziale dell'ordinanza del Sindaco di Santa Flavia del 10 luglio scorso che aveva disposto misure restrittive per i locali commerciali di Santa Flavia, e di Sant'Elia in particolare.
Con la ordinanza emanata il 10 luglio il Sindaco aveva disposto (fino al 3 agosto e in modo aggravato per le sole attività commerciali presenti nella frazione di Sant'Elia):
- la chiusura delle attività dalle 1.00 alle 6.00 per tutta la settimana (e non più dalle 2.00 alle 6.00)
- il divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche dalle 22,00 alle 6,00 del giorno successivo per tutta la settimana
Per gli esercizi presenti nel restante territorio comunale sono stati invece disposti
- la chiusura per tutta la settimana dalle ore 2.00 alle ore 6.00
- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 1,00 del giorno successivo.
Si era dunque dato vita ad un doppio regime: più restrittivo per le attività commerciali situate nella frazione di Sant'Elia; più ampliativo per le altre zone del territorio; ma per tutte le frazioni complessivamente più restrittivo rispetto alla ordinanza precedente.
Inoltre veniva sanzionato l'esercente che non impediva al cliente di portare via con sè i contenitori delle bevande.
Quattro gestori di chioschi bar di Sant'Elia hanno impugnato al Tar l'ordinanza, dando mandato all'avv. Vittorio Fiasconaro per essere assistiti.
Il Legale ha evidenziato nel suo ricorso la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, di libera concorrenza e di non discriminazione. E' stata rilevata anche la carenza di istruttoria e di motivazione e l'errato uso del potere di ordinanza che la legge demanda al Sindaco per affrontare i problemi di sicurezza e decoro urbano.
Il Tar ha emesso un decreto monocratico urgente con il quale ha sospeso l'ordinanza in alcuni punti.
La conseguenza è che le nuove regole da stasera per i chioschi di Sant'Elia sono le seguenti:
a) chiusura delle attività dalle 2.00 alle 6.00 (invece che dalle 1.00 alle 6.00)
b) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 1,00 del giorno successivo (invece che dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
Questa decisione equipara così i chioschi di tutto il paese.
Il Tar ha inoltre sospeso la disposizione dell'ordinanza che prevede che é cura del titolare del pubblico esercizio impedire l'asporto di lattine e/o bottiglie conseguenti la mancata somministrazione. L'avv. Fiasconaro aveva evidenziato che tale regola crea un conflitto non risolvibile: se l'esercente impedisce al cliente di portare con sè la bottiglia, rischia di commettere un reato; se invece non lo impedisce, rischia la sanzione del Comune e in caso di reiterazione la chiusura dell'esercizio.
La sospensione del dovere di impedire l'asporto delle bevande vale per tutto il territorio comunale, e se ne possono avvalere dunque tutte le attività commerciali.