Appello alla sottoscrizione della proposta di Legge sulla "separazione della carriere in magistratura"

Appello alla sottoscrizione della proposta di Legge sulla "separazione della carriere in magistratura"

attualita
Typography

Gentile Direttore
approfittiamo della Sua disponibilità per invitare i cittadini bagheresi a firmare, presso gli uffici comunali, la proposta di legge costituzionale relativa “alla separazione delle carriere nella magistratura”, avanzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane.


Con tale proposta legislativa si richiede la modifica degli artt. 104, 105, 106, 107 110, e 112 della Costituzione e l’introduzione degli artt. 105 bis e 105 ter.
Con tale disegno di legge si vuole dare attuazione, concretamente, all’art. 111 della Costituzione che, stabilendo l’imparzialità e la terzietà del giudice, principi cardine nel processo penale, ha introdotto di fatto il sistema accusatorio nel nostro ordinamento.
Riteniamo, pertanto, che, se vogliamo rendere il processo penale moderno, equo, giusto, avanzato, dobbiamo realizzare un modello di giustizia in cui giudice e pubblico ministero appartengano a due ordini diversi, sottoposti a organi di controllo separati.
Se è vero come è vero, che il giudice è soggetto terzo ed imparziale, sottoposto soltanto alla legge, in posizione sovraordinata rispetto ad accusa e difesa, che il pubblico ministero è l’organo che rappresenta l’accusa, che esercita l’azione penale, ma che è parte del processo penale, in contrapposizione dialettica con la difesa, allora, non possiamo non immaginare un nuovo modello di giustizia in cui le due figure debbano appartenere ad ordini distinti.
Tale proposta non “riduce” la figura del pubblico ministero, che continuerà a godere di tutte le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura, ma la collocherebbe in un ordine giudiziario distinto rispetto a quello dei giudici.
Siamo convinti che un modello di giustizia moderno, europeo, veramente equo, nel quale il sistema accusatorio trovi finalmente attuazione, richieda di distinguere, in maniera netta, il confine tra chi ha scelto, all’interno del potere giudiziario, di svolgere la funzione giudicante e chi ha scelto di svolgere la funzione requirente.
Auspicando un coinvolgimento della cittadinanza bagherese, sperando di poter organizzare, quanto prima, banchetti informativi in piazza, invitiamo tutti i cittadini di Bagheria a recarsi presso l’ufficio elettorale del Comune di Bagheria (Corso Butera angolo via Pittalà, referenti Silvana Varagona, Cosimo Lanza) per firmare la proposta di legge dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

Avv. Brigida Alaimo Avv. Pietro Filippo Canzoneri

PROPOSTA  DI  LEGGE  COSTITUZIONALE
Art. 1 –
Al comma 10 dell’art. 87 della Costituzione dopo le parole “presiede il Consiglio superiore della magistratura” sono inserite le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Art. 2 –
Nella parte II, dopo il “Titolo IV”, le parole “La magistratura”, sono sostituite dalle parole “l’Ordine giudiziario”.
Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione I”, le parole “Ordinamento giurisdizionale”, sono sostituite dalle parole “Ordinamento dei magistrati”.
Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione II”, le parole “Norme sulla giurisdizione”, sono sostituite dalle parole “Norme per la giurisdizione”.
Art. 3 –
Il comma primo dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“L’ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni potere”.
Il comma  secondo dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione”.
Il comma  terzo dell’articolo 104 della Costituzione è abrogato.
Il comma quarto dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l’altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.
Il comma  sesto dell’articolo 104 della Costituzione è abrogato.
Al comma  settimo dell’articolo 104 della Costituzione dopo le parole “... né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale” sono aggiunte le parole: “o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico”.
Art. 4 –
L’art. 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti,  le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici.
Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.
Art. 5 –
Dopo l’articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall’art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:
“Art. 105 bis. – Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l’altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento”.
Art. 6 –
Dopo l’articolo 105 bis Costituzione, introdotto dall’art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:
“Art. 105 ter –
Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti.
Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.”
Art. 7 –
Il comma primo dell’articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati”.
Il comma terzo dell’art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: “La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante”.
Art.  8 –
Al comma primo dell’articolo 107 della Costituzione dopo le parole “I magistrati” sono inserite le parole “giudicanti e requirenti”; dopo le parole “se non in seguito a decisione” è inserita la parola “rispettivamente”; dopo le parole “del Consiglio superiore della magistratura” sono inserite le parole “giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Il comma terzo dell’articolo 107 della Costituzione è abrogato.
Art. 9 –
All’articolo 110 della Costituzione dopo le parole “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura”, sono inserite le parole: “giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente,”.
Art. 10 –
Al comma 1 dell’articolo 112 della Costituzione dopo le parole “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” sono aggiunte le parole “nei casi e nei modi previsti dalla legge”.