La questione di via Vasco De Gama- dell' Avv. Antonino Cannizzo

La questione di via Vasco De Gama- dell' Avv. Antonino Cannizzo

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Dopo la pubblicazione dell’intervista dello scorso giugno, rilasciata congiuntamente all’Arch. Michelangelo Testa si questo giornale online, si ritiene opportuno ritornare sulla vicenda di via Vasco De Gama analizzando la mozione di sospensione presentata dai consiglieri di minoranza e la deliberazione di Giunta n. 179 del 10.08.2020 esprimendo, all’occorrenza, alcune considerazioni critiche.

 

Mediante la prima i consiglieri di minoranza, unitamente ad un consigliere di maggioranza (Provino – lista Si Cambia), hanno chiesto all’Amministrazione guidata dal sindaco Tripoli di impegnarsi a delimitare tutte le zone costiere del territorio comunale al fine di individuare, tra esse, quelle classificabili come zone B alla data di entrata in vigore della l.r. n. 78 del 1976 e della l. n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso).
Tale delimitazione e individuazione consentirebbe, a giudizio dei consiglieri di minoranza, di non applicare il vincolo di inedificabilità assoluta introdotto, appunto, dall’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 e di regolarizzare gli immobili interessati da tale problematica.
Nelle more di tale verifica, i consiglieri hanno chiesto inoltre la sospensione dell’efficacia di tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori emessi e da emettere.
A sostegno di quanto richiesto viene richiamata (congiuntamente ad altre) la sentenza n. 554 del 2018 emessa dal C.G.A.
Tale sentenza ha previsto che “le zone A) e B) non sono quelle così qualificate da strumenti urbanistici, ma quelle che hanno in fatto, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, tutti i requisiti delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968.”
Il richiamo di tale sentenza appare certamente fondato ai fini della richiesta all’Amministrazione di una verifica dei parametri di urbanizzazione della fascia costiera alla data di entrata in vigore della l.r. 78/1976. Occorre precisare che la mozione si riferisce, indistintamente, a tutta la costa (Plaia, Sarello, Mongerbino e Capo Zafferano) e non solamente alla via Vasco De Gama.


In tal senso, apparirebbe certamente interessante comprendere se, alla data di entrata in vigore della legge innanzi indicata, anche altre aree costiere avessero i requisiti per essere classificate come zone B.
Il termine “anche” fa necessariamente riferimento alla via Vasco De Gama, la quale già al 1976 aveva i requisiti per essere classificata come zona B-3, come accertato dai progettisti incaricati della revisione integrale del 1998-2002 del p.r.g. di Bagheria.
Dunque, la mozione presentata dai consiglieri di minoranza, unitamente ad un consigliere di maggioranza, appare certamente fondata e meritevole di accoglimento nella misura in cui la mancata applicazione del vincolo di inedificabilità risulti subordinata alla presenza/verifica dei requisiti della z.t.o. B, stabiliti dal d.m. n. 1444/1968, per le tutte le aree costiere. Inoltre, parimenti fondata e meritevole di accoglimento, appare la richiesta di estendere tale verifica a tutte le zone costiere.
Per quanto riguarda la deliberazione n. 179 del 10.08.2020 occorre precisare quanto segue.
L’oggetto della deliberazione prevede la conferma dell’atto di indirizzo politico, già espresso nella deliberazione n. 2 del 03.01.2019, nei confronti della Direzione IX, per attivare le procedure per la redazione di una variante urbanistica nelle aree comprese tra la via Concordia Mediterranea e la prevista nuova viabilità Mare – Monti, all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia.
Tale variante dovrebbe modificare le zone innanzi indicate dall’attuale destinazione “E1” (parti del territorio destinate ad usi agricoli) a “B3” (aree urbane di margine di completamento).
Occorre domandarsi se tale variante possa legittimare il Comune ad analizzare e accogliere le istanze di condono presentate dai proprietari degli immobili di via Vasco De Gama.
A ben vedere in nessuna parte della deliberazione viene prevista tale possibilità e, dunque, si potrebbe escludere che ciò avvenga anche dopo la conclusione dell’iter di approvazione.
All’interno della deliberazione in commento, inoltre, viene richiamata la sentenza n. 281 del 2020 emessa dal Tar Palermo, la quale si esprime in merito “alla irrilevanza della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976, chiarendo che, al fine di ritenere la zona in cui è stato 

commesso l’abuso edilizio quale zona “B”, è sufficiente l’esistenza di una perimetrazione eseguita a norma dell’art. 18 della legge n. 865/1971, pur in assenza di un p.r.g. che la confermi.”
Quanto innanzi affermato non appare di certo favorevole per risolvere la questione di via Vasco De Gama e neppure, qualora fosse necessario, per le altre aree costiere.
Si precisa che il periodo successivo a quello innanzi riportato, fra l’altro non richiamato all’interno della deliberazione, afferma che “Ma il C.G.A., in nessuna pronunzia, ha mai affermato che rileva la mera considerazione delle caratteristiche di fatto di una zona territoriale, al 1976, non suffragata da alcun atto pianificatorio, per ritenere operante la deroga al vincolo d’inedificabilità previsto dalla legge reg. n. 78/1976.”
Quest’ultimo periodo si pone in antitesi rispetto a quanto sostenuto nelle più volte citate sentenze del C.G.A. nn. 695/2006 e 554/2018.
Per tale ragione, probabilmente, a pagina 4, penultimo periodo della deliberazione, viene affermato che il contenuto della sentenza n. 281/2020 appare “superato”.
Quest’ultima considerazione suscita non poche perplessità e, dunque, non può trovare approvazione da parte dello scrivente. Infatti, ritenere che il contenuto di una sentenza sia “superato”, da non specificati motivi, non può certamente essere condivisibile.
In tal senso, si precisa che il contenuto di una sentenza si potrà definire “superato” qualora la stessa venga riformata in appello o sussistano altre pronunce, di grado superiore, il cui contenuto, impianto motivazionale e interpretativo della medesima disposizione appaiano totalmente difformi rispetto a quella da considerare “superata”.
La sentenza in commento (281/2020), a parere dello scrivente, sembra “quasi” fornire una ulteriore specificazione circa la corretta classificazione delle zone A e B rispetto a quella contenuta nelle sentenze nn. 695/2006, 1220/2010 e 554/2018 emesse dal C.G.A.
La situazione di incertezza interpretativa, che si è configurata dopo il richiamo delle sentenze innanzi indicate, rappresenta certamente uno dei motivi per i quali non è stata prevista, all’interno della deliberazione, la possibilità di analizzare e accogliere le istanze di condono relativamente agli immobili di via Vasco De Gama.
In tal senso, si ritiene che tale situazione si sarebbe potuta risolvere mediante la richiesta di un parere pro veritate avente ad oggetto, appunto, l’interpretazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 alla luce delle ultime sentenze emesse dal Tar Palermo, Tar Catania e dal C.G.A.
Chiarito tale aspetto, occorre soffermarsi sugli effetti che produrrebbe la variante.
Per tale ragione si ritiene opportuno evidenziare che: “il vincolo di cui all’art. 15 è destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori delterritorio.”(C.G.A. sent. 554/2018); inoltre,“la norma regionale (art. 15 l.r. 78/1976) dunque mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraversovarianti della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori”. (CGA sent. n. 1220/2010).
Alla luce di quanto evidenziato si manifestano ulteriori perplessità circa gli effetti (positivi) che la variante potrebbe produrre, medio tempore, nei confronti delle aree interessate.
Infine, data l’importanza, si evidenzia che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto ammissibili, e dunque non manifestamente infondati, i ricorsi presentati da alcuni cittadini trapanesi “i quali ritengono che l’art. 15 della l.r. n. 78/1976 e l’art. 2 della l.r. n. 15 del 1991 violino la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.”
In conclusione, si auspica un positivo epilogo dell’intera vicenda, ossia che la mozione di sospensione venga accolta dall’Amministrazione e che si crei un tavolo tecnico per risolvere, definitivamente, l’annosa vicenda di via Vasco De Gama e, ove possibile, anche di altre aree costiere.