Spiagge pubbliche e strade private, quale soluzione?

Spiagge pubbliche e strade private, quale soluzione?

Politica
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"Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”, questa celebre frase viene attribuita a Confucio, filosofo e scrittore cinese. Il punto di partenza sarà questo, analizzare uno dei tanti problemi del passato e cercare una soluzione.

Abbiamo deciso di iniziare dalle discese a mare.

Crediamo che tale argomento, di cui si parla da almeno 40 anni, non sia mai stato affrontato seriamente ne tantomeno risolto da nessuna delle amministrazioni comunali, e sinceramente vorremmo capirne il motivo.

La scorsa estate, ad esempio, è scoppiato il caso del cancello dei francesi"., ma sono tanti nella nostra costa gli accessi al mare previsti dal prg che in realtà non esistono o sono negati.

Da una parte quindi i proprietari delle ville e dall’altra i cittadini, in mezzo l’Amministrazione che ha cercato di mediare. Ecco, forse il nodo della questione è proprio questo.

Perché continuare a mediare o forse sarebbe meglio dire tergiversare? Esistono soluzioni per risolvere una volta per tuttel’annosa questa delle discese a mare? Perché a giugno, come è accaduto spesso negli ultimi anni, i cittadini troveranno i cancelli chiusi? Perché si deve protestare o far scoppiare un caso sui giornali per fare un semplice bagno a mare in una spiaggia pubblica? Quel cancello è stato autorizzato dall’Ufficio Tecnico?
Queste domande le giriamo pure al Sindaco Tripoli, al Vicesindaco Vella e all’Assessore all’Urbanistica Alaimo.
Ben consapevoli della difficoltà oggettive legate all’argomento, abbiamo chiesto il parere dell’Avv. Antonino Cannizzo, che sulle pagine di bagherianews cura una rubrica bimensile a carattere giuridico.

Da una attenta lettura del suo articolo abbiamo compreso che esistono delle possibli soluzioni. 

Speriamo di ricevere una risposta da parte dell’Amministrazione ai quesiti sopraelencati e nel frattempo vi invitiamo a continuare la lettura per comprendere le problematiche e le soluzioni.

Buona lettura.

Lorenzo Gargano 

Direttore di Bagherianews,com

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"L’urbanizzazione delle coste ha comportato, inevitabilmente, una riduzione della libera fruizione delle spiagge. In tal senso, occorre interrogarsi circa il corretto contemperamento che deve essere effettuato tra l’interesse pubblico alla fruizione dei beni del demanio marittimo e le ragioni proprietarie.
La mancata fruizione delle spiagge spesso si realizza mediante la realizzazione di ostacoli materiali, quali cancelli, che di fatto impediscono al pubblico l’accesso al mare. Non sempre si tratta di comportamenti censurabili dal punto di vista giuridico.
In punto di diritto, l’art. 12 della l.r. n. 37/1985 prevede che “I Comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico”.
L’individuazione degli accessi al mare, dunque, consentirebbe ai Comuni costieri di soddisfare l’interesse pubblico alla libera fruizione del mare e, conseguentemente, in caso di strade private, di adottare gli strumenti necessari, così da poterli espropriare.
La questione delineata si basa sul bilanciamento tra l’interesse pubblico alla fruizione dei beni del demanio marittimo e la tutela della proprietà privata.
In una recente pronuncia il Tar Sicilia ha precisato che laddove una strada di accesso al mare sia pubblica, non è consentito ai privati impedirne l’accesso al pubblico.
Se la strada, invece, ha natura privata, soltanto l’avvenuta formazione di una servitù di uso pubblico consentirebbe l’accesso. In alternativa, rimane la possibilità di espropriare il bene per ragioni di interesse generale (Cfr. Tar Palermo sent. 836/2016).
Invero, il sol fatto che una strada consenta l’accesso al mare, dunque sia destinata a uso pubblico, non consente di ascrivere la medesima a patrimonio pubblico.
Il mero utilizzo da tempo immemorabile per l’accesso al mare e l’inserimento nella toponomastica comunale non sono elementi ex se sufficienti ad affermarne la natura pubblicistica.
Se il bene ha natura pubblicistica, può senz’altro imporsi l’apertura della strada; in alternativa, la natura privatistica impone, laddove siano ravvisabili ragioni di interesse generale, l’espropriazione ex art. 42 Cost.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la possibilità di ammettere l’uso pubblico del bene privato è subordinata all’avvenuta formazione di una servitù di uso pubblico, che si costituisce laddove una strada privata sia asservita a pubblico uso, ovvero laddove sia costituita per volontà del proprietario che muti lo stato dei luoghi, per effetto di convenzioni urbanistiche, nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico che va inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto di uso della strada (ex plurimis Cons. di Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2864; 24 maggio 2007, n. 2618 e 4 febbraio 2004, n. 373).
In assenza del carattere pubblico del bene, o della costituzione di una servitù di uso pubblico, potrà legittimamente essere precluso l’accesso da parte dei proprietari.
Infine, la Corte di Cassazione ha evidenziato che una possibile limitazione della proprietà privata può derivare dalla servitù di uso pubblico. Invero, nel caso in cui una strada privata abbia vocazione funzionale di accesso al mare, la circostanza che la stessa abbia natura privata non impedisce di configurare un uso pubblico. (Cass. Civ. Ord., 16/10/2017, n. 24390)".

Avv. Antonino Cannizzo
Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria
Cell. 333.3548759
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