RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
COMUNICATO STAMPA LEGAMBIENTE BAGHERIA:
"ECOMOSTRO ZONA SARELLO BAGHERIA
LEGAMBIENTE: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA, LA TUTELA DEL PAESAGGIO E’ INTERESSE COLLETTIVO
Denuncia di Legambiente Bagheria su possibili rallentamenti sull’ordinanza di demolizione
Con nota indirizzata anche alla Procura di Termini Imerese la sezione cittadina di Legambiente di Bagheria richiede anche all’Assessorato regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana la verifica sulle competenze della Soprintendenza di Palermo ed agli Uffici Condono e repressione edilizia del Comune di Bagheria di notiziare sugli atti consequenziali la nota del 27.06.2018 prot. 45694 di DINIEGO l’istanza di Condono e relativamente all’ecomostro della zona“Sarello” acquistato Società “Nuova Poseidonia s.r.l. e se emessa l’ordinanza di demolizione.
Il presidente di Legambiente Bagheria Luigi Tanghetti non abbassa la guardia relativamente all’Ecomostro che insiste sulla battigia della spiaggia e richiede sollecite risposte agli enti regionali e comunali nell’interesse ambientale della zona, perché non è possibile consentire che la situazione si areni per opportunità politiche legate alla proprietà dell’immobile.
Al centro della nota di denuncia e sollecitazione è posta la scandalosa nota prot.1262/S15.4 dell’1/03/2019 rilasciata dalla Soprintendenza a seguito di regolare accesso agli atti effettuato dai vertici dell’associazione ambientalista.
Tale nota è stata redatta quale risposta all’interrogazione parlamentare n.504 effettuata dal deputato regionale on. Lupo che chiede risposte sull’operato della Soprintendenza in merito all’Ecomostro, conseguentemente al suo ruolo di tutela e salvaguardia del territorio, e su quali iniziative l’ente regionale abbia intrapreso o intenda intraprendere sull’Ecomostro, a tutela dell’ambiente del litorale bagherese, il tutto oggetto anche del nostro interesse e della collettività bagherese.
Come precisa il presidente di Legambiente Luigi Tanghetti: “le questioni su cui interroghiamo gli enti, a cui abbiamo indirizzato l’esposto, vertono su due fronti, da un lato l’arenarsi del procedimento consequenziale, ovvero l’Ordinanza di Demolizione delle parti abusive a cui la Direzione IX del Comune di Bagheria diretta dall’arch Maria Piazza la quale non ha emesso, a seguito della nota prot. 45694 del 27.06.2018 – a sua firma – che DINIEGA l’istanza di Condono presentata dalla Società “Nuova Poseidonia s.r.l.”
L’altra questione, su cui interroghiamo l’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, ribadisce Tanghetti, riguarda “le precipue competenze della Soprintendenza ai BB CC AA di Palermo, come anche l’on Lupo si è chiesto nell’interrogazione parlamentare e non ha avuto risposta esauriente nella nota che ci è stata rilasciata a seguito di accesso agli atti”
Nell’esposto Legambiente ribadisce che “La soprintendenza per quanto attiene il vincolo paesaggistico, nella nota (di risposta all’interrogazione dell’ On. Lupo) del 1 marzo 2019 prot 1262 fa espressamente riferimento al D.A. n.4992 del 06/09/1967 che costituisce il decreto di vincolo paesaggistico per tutto il territorio di Bagheria, anche se paradossalmente non è mai seguito alcuna emanazione di vincolo monumentale su nessuna delle numerose ville settecentesche bagheresi, tra le quali villa Palagonia a ridosso della quale è stata consentita la possibilità di realizzare o sanare palazzine”
Per quanto attiene l’Ecomostro– afferma Tanghettti - nella nota rilasciataci dalla Soprintendenza abbiamo riscontrato che l’ente fino all’anno 1965 ha rilasciato autorizzazioni che hanno consentito la costruzione ed il completamento dell’Ecomostro che appaiono a dir poco scandalose; infatti, l’ente deputato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ha rilasciato con provvedimento n 46 del 3/02/1965 il NULLA OSTA di competenza ai sensi della L. 1497/39 per ampliamento del ristorante e dell’abitazione annessa, “in via eccezionale – poiché le costruzioni, a loro avviso, non nuocciono alla visione panoramica della località” (citiamo quanto precisamente riportato nella nota prot.1262/S15.4 dell’1/03/2019).
E’ da sottolineare, come la Soprintendenza, infine, nella suddetta nota dichiara che dal 1965 ad oggi nessun parere è stato rilasciato (alla data 1/3/2019), ma ribadendo il suo ruolo di tutela del paesaggio, riteniamo gravissimo che asserisca quanto riportiamo pedissequamente di seguito: “ in presenza di richiesta di regolarizzazione di opere abusive che ricadono all’interno della fascia di rispetto dei m.150 dalla battigia, realizzate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 78/76, nonché di richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuovi interventi che esulino dal diritto di manutenere e ristrutturare l’esistente”; dopo questa precisazione l’arch Loredana Corallo redattrice della nota e dirigente della sezione di Palermo scrive: “è prassi consolidata emettere “declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito delle opere” in quanto la natura urbanistica del vincolo di PRG di inedificabilità assoluta rientra nelle competenze dei Comuni”.
Certamente non possiamo entrare nel merito della scandalosa affermazione – afferma Tanghetti - contenuta nel parere n 46 del 3/02/1965, relativa al rilascio di parere positivo alla costruzione ed ampliamento dell’immobile, che recita: “ in via eccezionale – poiché le costruzioni non nuocciono alla visione panoramica della località ”; possiamo solo sperare che “tale mancanza di sensibilità” o per meglio dire “l’omissione, nell’esercizio delle competenze, di salvaguardia e di tutela del territorio e del paesaggio”, riferite al 1965, sia stata superata nel tempo da chi ora dirige la Soprintendenza di Palermo- l’arch Lina Bellanca - che negli anni sessanta, siamo certi non ha firmato la suddetta autorizzazione.
Viene naturale chiederci qual è il “punto di vista panoramico della località” ?!? Se è la strada, allora nessuna delle “ville” costruite sulla costa nuoce alla visione panoramica della località perché pochissime di queste sono apprezzabili dalla strada litoranea Mongerbino ovvero via Perez !!!!
Abbiamo chiesto- afferma Tanghetti- all’Assessore Regionale ai BB CC AA di verificare la linea OMISSIVA rispetto al compito istituzionale di salvaguardia e tutela dell’ambiente che normativamente investe la Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali.
Abbiamo chiesto, inoltre, se quanto sottoscritto dall’arch Loredana Corallo che, in qualità di dirigente della sezione della Soprintendenza di Palermo, nella nota (prot.1262/S15.4 dell’1/03/2019) nella quale afferma: “è prassi consolidata emettere “declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito delle opere” in quanto la natura urbanistica del vincolo di PRG di inedificabilità assoluta rientra nelle competenze dei Comuni”.
Inoltre, tale “prassi consolidata” si configura di fatto, afferma il presidente di Legambiente Bagheria, come astensione da un parere che la legge attribuisce come competenza propria dell’ente di tutela e salvaguardia del territorio, non supportata da alcuna disposizione normativa vigente e sembrerebbe assumere la natura di una formula squisitamente “politica”.
Non ci risulta a seguito di confronto con diverse decine di architetti ed ingegneri di Bagheria che la Soprintendenza di Palermo si sia espressa in tale modo rispetto a richieste di progetti di manutenzione e ristrutturazione dell’esistente e per richieste di regolarizzazione di opere abusive che ricadono all’interno della fascia di rispetto dei m.150 dalla battigia, realizzate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 78/76. Ci viene riferito che l’Ente è sempre entrato nel merito anche con prescrizioni su finiture, colori, infissi e opere di mitigazione, e si sia espresso negativamente su manufatti che, se pur visibili dalle aereofoto ante 1975, non siano stati supportati da ulteriore documentazione fotografica.
Per quanto detto abbiamo chiesto all’Assessorato regionale ed alla Procura di Termini Imerese di effettuare una verifica su tutte le pratiche esitate dalla Soprintendenza di Palermo sulla costa di Bagheria.
Per i dettagliati riferimenti normativi, si richiama di seguito il contenuto del pronunciamento dell’Ufficio Legale della Regione in merito a “ Sanatorie opere abusive realizzate in costruzioni regolari entro i 150 mt della Battigia” che di fatto nel caso dell’Ecomostro escluderebbe qualsivoglia sanatoria per opera abusiva realizzata dopo l’ultimo progetto approvato “ in via eccezionale” dalla Soprintendenza che risale al 1965.
E’ altresì evidente che per l’Ecomostro debba accertarsi la legittimità delle opere in cemento armato realizzate consistenti nelle due sopraelevazioni, e nella realizzazione di muri di contenimento che si affacciano sulla spiaggia, costruiti dentro ed oltre il limite demaniale; tali opere non ci risulta siano nel progetto esitato favorevolmente “in via eccezionale” dalla soprintendenza nel 1965.
Richiamiamo alla memoria la perizia giurata esistente, corredata da documentazione fotografica, relativa lo stato di conservazione delle strutture in cemento armato dell’intero immobile, redatta prima della vendita all’asta dello stesso. Tale perizia, per lo stato di usura delle strutture in c.a. configura la demolizione e ricostruzione dell’intero immobile non la possibilità di semplici opere di ristrutturazione.
Facciamo notare, da associazione ambientalista, che le “visioni panoramiche” consuete non sono soltanto quelle che dalla strada guardano verso il mare (dalla quale l’Ecomostro non si vede), ma altro punto di vista è il mare e la spiaggia (dalla quale l’ecomostro si apprezza nella sua interezza).
Per quello che possono considerarsi in assoluto “bellezze paesaggistiche” che dovrebbero essere oggetto di tutela, si richiamano L.778 del 1922 e L n.1497 del 1939 dove non si parla di “cose che non nuocciono alla visione panoramica della località”
L’esposto richiama infine sentenze che ormai fanno giurisprudenza in merito alle competenze del Comune e della Soprintendenza per opere entro i 150 mt dalla battigia.
E’ importante citare, afferma Tanghetti, che per quanto attiene le opere entro i 150 mt dalla battigia, relativamente all’esame di compatibilità di un progetto richiamiamo l’attenzione sulla esclusiva competenza della Soprintendenza che non implica alcuna discrezionalità da parte del Comune, in quanto tale giudizio è interamente formulato dal legislatore, nella normativa sulla tipologia di opere realizzabili entro i 150 mt della battigia.
Richiamiamo l’attenzione sulla tipologia di opere ammissibili nei 150 mt dalla spiaggia ovvero quelle connesse alla fruizione del mare quindi l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato dal potere, non ha contenuti specializzati, come il giudizio della Soprintendenza.
E’ pertanto differente l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune ex art. 15 L.R. 78/76 e art 59 NTA del PRG vigente e quello da parte della Soprintendenza ex art 146 Dlgs 42/2004; quest’ultima dovrà valutare la compatibilità dal manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore del paesaggio e dunque dovrà considerarne l’insediamento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, formulando un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato.
Riteniamo scandaloso la proposizione, di “pilatiana memoria” nell’esprimersi “come da prassi consolidata” e altrettanto scandalosa, la “declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito delle opere” su cui richiamiamo l’attenzione dell’Assessore regionale, espressione che la Soprintendenza potrebbe emettere esclusivamente, in estrema ratio, solo sulla “destinazione d’uso delle opere”.
Il Comune, infine oltre ad essere chiamato ad accertare soltanto se gli interventi progettati (anche quelli di ristrutturazione ed eventuale consolidamento – o demolizione e ricostruzione) siano compatibili con gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e quindi se ammessi dalla legislazione vigente tutelando il territorio ed al contempo il paesaggio.
In ultimo ribadisce Tanghetti, noi facciamo il nostro ruolo in difesa e tutela dell’ambiente richiamando gli organismi che per legge sono deputati a farlo e che spesso sono distratti da gestione di potere su cose inutili.
Auspichiamo che la vicenda si concluda, nell’interesse della collettività bagherese, nella restituzione alla sua originaria integrità di una delle più belle spiagge del litorale bagherese ed infine che ci sia da parte degli organi comunali – parità di trattamento – per tutti i cittadini nell’emanazione delle ordinanze di demolizioni che ancora non abbiamo capito secondo quale ordine o priorità vengono emanate".
Legambiente Bagheria