Concessioni demaniali marittime: è legittima la proroga fino al 2033?- dell' Avv. Antonino Cannizzo

Concessioni demaniali marittime: è legittima la proroga fino al 2033?- dell' Avv. Antonino Cannizzo

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La Regione Sicilia ha prorogato fino al 2033 le concessioni demaniali, tale scelta appare del tutto illegittima e in contrasto con le norme interne ed euro unitarie.

Data la premessa, ci si può senz’altro chiedere se il legislatore regionale sia stato spinto da una semplice disattenzione o da altre ragioni.
Infatti, se da una parte le concessioni demaniali marittime rappresentano certamente un importante strumento per il rilancio delle attività turistiche, ricreative e occupazionali, dall’altra, il loro rilascio deve necessariamente avvenire nel rispetto della normativa interna ed euro unitaria.
Si ritiene opportuno precisare che il Comune di Bagheria, in data 18.06.2020, mediante la delibera di giunta n. 138, ha approvato il cosiddetto P.U.D.M., ossia il piano di utilizzo del demanio marittimo.
Tale piano consente di individuare le modalità di utilizzo del litorale marino, sia per finalità pubbliche che per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico mediante, appunto, il rilascio di concessioni demaniali.
Con il presente contributo si cercheranno di individuare le problematiche legale alle modalità di rinnovo e di proroga delle concessioni in questione, con particolare attenzione alla disciplina prevista dal codice della navigazione, nonché dalle modifiche introdotte dal diritto europeo.
Occorre premettere che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che il rilascio delle concessioni demaniali marittime deve avvenire mediante il previo esperimento di una sorta di selezione pubblica.
Tale interpretazione si fonda sul recepimento dei principi eurounitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza (cfr. Cons. St. sent. 394/2017).
Nella sentenza innanzi indicata viene, inoltre, affermato che le concessioni marittime rappresentano un’occasione di guadagno e, per tale ragione, il suo rilascio deve avvenire in maniera trasparente ma soprattutto mediante una procedura competitiva.
In altre parole, la Pubblica Amministrazione dovrà necessariamente procedere all’attivazione di “una sorta di gara pubblica” al fine di assegnare una determinata area ad uno o più soggetti.
Come affermato in precedenza, la giurisprudenza amministrativa ha certamente applicato i principi eurounitari, ed in particolare quelli indicati dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, in assenza di qualsivoglia procedura di selezione pubblica, è in contrasto con le norme comunitarie, ed in particolare con quelle contenute nella Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein).
Inoltre, occorre evidenziare che nel nostro ordinamento è stato soppresso l’istituto del diritto di insistenza, ossia il diritto di preferenza dei concessionari “uscenti” rispetto ad altri soggetti che richiedono la concessione della medesima area.
Dunque, alla luce di quanto evidenziato, ci si può chiedere come dovrà agire la Pubblica Amministrazione.
Si ritiene che, ai sensi dell’art. 37 cod. nav., la Pubblica Amministrazione è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico. (cfr. Cons. St. sent. 7874/2019).
Ne deriva che, nell’ipotesi di intervenuta cessazione del rapporto concessorio, il titolare “uscente” non potrà essere automaticamente preferito ad un eventuale nuovo soggetto richiedente.
Per tale ragione, si può certamente affermare che il regime delle proroghe disposte dal legislatore nazionale e regionale è illegittimo e in contrasto con la normativa comunitaria.
In tal senso, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1368 del 27.02.2019, ha affermato che “la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Infine, il Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che il divieto di proroghe automatiche si applica anche alle ipotesi di rinnovo, in quanto i due termini, benché differenti, conducono alla medesima conclusione e risultano ostative all’esperimento di una procedura selettiva.
In conclusione, la proroga prevista dalla Regione Sicilia appare illegittima e, conseguentemente, i soggetti che ambiscono ad ottenere una concessione di tal fatta, si rivolgeranno all’A.G. laddove ne ricorrano i presupposti.

Avv. Antonino Cannizzo
Via B. Mattarella n. 58 – Bagheria
Cell. 333.3548759
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